Le proposte di modifica del disegno di legge 957 sono svariate, dalle più semplici alle più sostanziali. La loro lettura ci fornisce un quadro dove il disegno di legge, una volta “ritoccato” potrebbe non assomigliare molto a quello originale.

Gli emendamenti, risultano essere delle proposte che si adoperano per smussare, lervigare, adattare ad altri usi, un DDL che, già di suo, non presenta aspetti poi così arditi ed estremi, anzi…è morbido e lascia anche scoperte alcune problematiche chiave, come quella della casa, proprio tralasciata per non prendere di petto i desideri di alcune lobbies….

Auguriamo ai lettori buon divertimento in questa lettura che svela nei singoli dettagli un operazione di fotoritocco con pennellate su tutta la superficie del quadro, atta anche a modificare il soggetto del dipinto stesso, così, quel quadro agognato etico e “avantista” che avremmo voluto mettere in salotto, se passa il lavoro di maquillage…lo potremo esporre, forse, solo in quella stanza che gli ospiti non vanno mai chiamata ripostiglio.

Però, il vecchio motto: cambiare tutto per non cambiare nulla, occorre tenerlo a mente, anzi vi invitiamo a riflettere leggendo, perchè riflettere in una chiave di maturazione di consapevolezze ci prepara anche a maturare dentro ognuno di noi le decisioni di preferenze elettorali legate a quei politici che deleghiamo per guidare la società. (PS: occhio dunque al prossimo voto!…Vi avevamo promesso di tenervi informati su “chi si adopera per la società e come lo fa”, ecco mantenuta la promessa, ora ai genitori separati lasciamo la lettura e la successiva meditazione).

La redazione
Link originale agli emendamenti:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=16&id=32138

Testo copiato e incollato dal link originario:
Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 957

G/957/1/2
ADAMO, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Il Senato,
        premesso che:
            da
tempo la società civile ha visto nascere numerose associazioni, le
quali, avvalendosi dell’opera di professionisti quali avvocati,
psicologici, medici, assistenti sociali, assistono le famiglie e i
minori. Si è, in questo modo, affermata la figura del mediatore
familiare nella prassi quotidiana;
            il legislatore
italiano è intervenuto più volte sul tema della mediazione: con la legge
20 marzo 2003, n. 77, relativa alla Convenzione di Strasburgo
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli; con la legge 28 agosto 1997,
n. 285, per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza; con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull’affido
condiviso. Nello specifico la cosiddetta «legge Turco» all’articolo 4,
comma 1, lettera i), fa riferimento ai servizi di mediazione familiare. Il nuovo articolo 155-sexies,
secondo comma, del codice civile stabilisce che il giudice possa
rinviare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli per
permettere ai genitori di tentare, con la cooperazione di esperti, una
«mediazione»;
            la direttiva 2008/52/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, fornisce una prima
completa definizione giuridica della mediazione e disciplina il ricorso a
tale pratica da parte dei giudici. Si trovano riferimenti alla
mediazione anche nella raccomandazione del Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa R (98)1 del 21 gennaio 1998 e nella raccomandazione
1639 (2003) del 25 novembre 2003 dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa, che individuano nella mediazione familiare, un
metodo appropriato per la risoluzione dei conflitti familiari. La
mediazione familiare si inserisce nel filone dell’autotutela di tipo
extra-giudiziario e in quella che, in campo internazionale e a livello
comunitario, è ormai nota come Alternative Dispute Resolution (ADR);
        considerato che:
            la
mancanza di una disciplina strutturata comporta il rischio che la
mediazione familiare possa diffondersi in assenza di regole precise e
chiare sulla deontologia, sulla correttezza metodo logica, sulle
procedure e sui rapporti professionali;
            il mediatore
familiare, con la propria professionalità, offre agli individui che
affrontano la crisi separativa, e ai loro figli, un modo di governare il
conflitto attraverso un criterio di autotutela, autoregolamentazione e
responsabilità di cura. Assicura, inoltre, la garanzia del segreto
professionale e la completa autonomia in ambito giudiziario;
        impegna il Governo:
            a
favorire e a sostenere l’approvazione, in sede parlamentare, delle
iniziative legislative atte a disciplinare la figura del mediatore
professionale;
            a promuovere l’offerta del servizio
di mediazione familiare sul territorio, anche al fine di orientare i
nuclei familiari in crisi verso un servizio di natura sociale per la
gestione del conflitto, alternativo alla sede giurisdizionale.

01.1
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

        1.
All’articolo 45, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”il
minore ha il domicilio del genitore con il quale convive” sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ”, ovvero di entrambi se l’affidamento è
condiviso”».

01.2
GIOVANARDI
All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

        1.
All’articolo 45, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”il
minore ha il domicilio del genitore con il quale convive” sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ”, ovvero di entrambi se l’affidamento è
condiviso”».

1.1
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sopprimere l’articolo.


1.2
BERSELLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
        ”Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). –

[I].
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha
il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
La bigenitorialità è un diritto soggettivo del minore che entrambi i
genitori, consapevoli della loro alta funzione genitoriale, hanno
l’obbligo di rispettare. Il figlio minore ha diritto al mantenimento dei
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun
ramo genitoriale ed a mantenere intatta, anche durante e dopo la
separazione, la relazione con fratelli e sorelle legittimi, naturali ed
adottivi.
        [II]. Per realizzare la finalità indicata dal
primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei
coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all’interesse morale e materiale di essa, disponendone,
pertanto, l’affidamento condiviso, salvo quanto stabilito all’articolo
155-bis. Stabilisce, sulla base di un dettagliato ed analitico
progetto di cura e di educazione che deve essere redatto, anche
singolarmente, a cura dei coniugi separandi, i tempi e le modalità della
presenza del minore, per il suo sano ed equilibrato sviluppo affettivo,
educativo e psicofisico, presso ciascun genitore, determinando con chi
di essi coabiti stabilmente. Determina, altresì, la misura e il modo con
cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura,
all’istruzione e all’eduzione. Adotta ogni altro provvedimento relativo
alla prole, anche al fine di preservare i rapporti con i parenti di
ciascun ramo genitoriale.
        [Ill]. La potestà genitoriale,
nell’affidamento condiviso, è esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione,
all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà
separatamente.
        [IV]. Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento
dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanza, reddituali e
patrimoniali; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione
di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando:
            1) le attuali esigenze del figlio;
            2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
            3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
            4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
            5)
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore. Nella determinazione dell’assegno di mantenimento il giudice
dovrà specificare le spese ordinarie per singole voci e determinare, in
aggiunta, le spese straordinarie, che non hanno il carattere della
quotidianità, e che dovranno previamente essere concordate dai coniugi.
Il genitore beneficiario dell’assegno in favore del minore ha l’obbligo
della rendicontazione trimestrale.
        [V]. L’assegno è
automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro
indicato dalle parti o dal giudice.
        [VI]. Ove le
informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della
polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione,
anche se intestati a soggetti diversi”».

1.3
IGNAZIO MARINO
Sostituire l”articolo con il seguente:
        «Art. 1. All’articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
            a)
Il terzo comma è sostituito dal seguente: ”La potestà genitoriale è
esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse,
relative all’istruzione, all’educazione e alla salute, nonché relative
al luogo di residenza e domicilio dei figli, sono assunte di comune
accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al
giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
potestà separatamente”».

1.4
GIOVANARDI
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
        «0a)
al primo comma, dopo le parole: ”Il figlio minore ha il diritto”
aggiungere le seguenti: ”, nel proprio esclusivo interesse morale e
materiale,”».

1.5
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a)
il primo comma è sostituito dal seguente: ”Anche in caso di
separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi,
di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi con paritetica
assunzione di responsabilità e impegni e pari opportunità per i figli,
salvo i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice di
disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi, con
procedimento al di fuori del processo di separazione”».
        Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

1.6
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1; sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a)
il primo comma è sostituito dal seguente: ”Anche in caso di
separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi,
di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi con paritetica
assunzione di responsabilità e impegni e pari opportunità per i figli,
salvo i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice di
disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi, con
procedimento al di fuori del processo di separazione”».
        Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

1.7
MARITATI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a)
Il primo comma è sostituito dal seguente: ”Anche in caso di
separazione personale dei genitori, è diritto del minore, nel suo
esclusivo interesse morale e materiale, mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,
educazione e istruzione da entrambi, con pari assunzione di
responsabilità ed impegni e pari opportunità per i figli, salvi i casi
di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con i
parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data
facoltà di chiedere al giudice, al di fuori del giudizio di separazione,
di disciplinare il diritto del minore al rapporto con essi”».

1.8
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al
primo comma, dopo le parole: ”il figlio minore ha il diritto” sono
inserite le seguenti: ”, nel proprio esclusivo interesse morale e
materiale,” e dopo le parole: ”di ricevere cura, educazione e
istruzione da entrambi” sono inserite le seguenti: ”pariteticamente,
salvi i casi di impossibilità materiale,”».

1.9
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a)
al primo comma, dopo le parole: ”di ricevere cura, educazione e
istruzione da entrambi” sono inserite le seguenti: ”con modalità
adeguate in relazione alla sua età e al suo sviluppo psico-fisico”».

1.10
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale,» con le seguenti: «con
paritetica assunzione di responsabilità e impegni e pari opportunità
per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale».


1.11
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale,» con le seguenti: «con
paritetica assunzione di responsabilità e impegni e pari opportunità
per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale».


1.12
BUGNANO
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «salvi i casi di impossibilità materiale» con le seguenti: «ove possibile».


1.13
MARITATI
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all’articolo 155-bis» inserire le seguenti: «In caso di conflitto tra i coniugi, il giudice ne valuta la natura e le eventuali responsabilità».


1.14
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «L’età dei figli» fino a: «la figura e il ruolo dell’altro» con le seguenti: «L’età
dei figli e la distanza tra le abitazioni dei genitori non ostano in sé
all’affidamento condiviso dei figli, ma devono essere valutate caso per
caso. Il giudice, tenuto conto dell’accordo tra le parti, determina i
tempi e le modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore,
nell’esclusivo interesse dei figli minorenni» e sopprimere le parole: «Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori».


1.15
BUGNANO
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:
«Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun
genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi
diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore
di rispettare la figura e il ruolo dell’altro».


1.16
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «Determina i tempi» fino a: «e il ruolo dell’altro,» con le seguenti:
« Il giudice valuta la natura del conflitto, distinguendo la
unilaterale aggressività da quella reciproca. Determina i tempi e le
modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo conto
della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo
dell’altro, stabilendo dove avranno la residenza anagrafica e fissandone
il domicilio presso entrambi».


1.17
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «Determina i tempi» fino a: «e il ruolo dell’altro,» con le seguenti:
«Il giudice valuta la natura del conflitto, distinguendo la unilaterale
aggressività da quella reciproca. Determina i tempi e le modalità della
presenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo conto della
capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo
dell’altro, stabilendo dove avranno la residenza anagrafica e fissandone
il domicilio presso entrambi».


1.18
MARITATI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «Determina i tempi» fino a: «ruolo dell’altro,» con le seguenti: «Determina
i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore
tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura
e il ruolo dell’altro, stabilendo dove avranno la residenza anagrafica e
fissandone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei
genitori».


1.19
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «deve contribuire al mantenimento,» inserire le seguenti: «ai sensi del comma 4, nonché».


1.20
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «deve contribuire» fino a: «all’educazione dei figli» con le seguenti:
«deve contribuire al mantenimento dei figli, ai sensi del comma 4
dell’articolo 155, nonché alla cura, all’istruzione e all’educazione dei
figli.».


1.21
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «se non contrari all’interesse dei figli» con le seguenti: «se non contrari all’interesse e ai diritti dei figli di cui al primo comma,».


1.22
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma l, lettera b), sostituire le parole: «se non contrari all’interesse dei figli» con le seguenti: «se non contrari all’interesse e ai diritti dei figli di cui al primo comma,».


1.23
PERDUCA, PORETTI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all’interesse morale e materiale di essa.», con le seguenti: «al prevalente interesse morale e materiale di essa.».


1.24
ANNA MARIA SERAFINI, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
        «Il
minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal fine, il
giudice decide sulla domanda proposta dal genitore stabilendo tempi e
modalità della frequentazione con esclusivo riferimento all’interesse
dei figli minorenni.
        Conseguentemente, all’articolo 155, primo comma, del codice civile, le parole da: e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale sono soppresse.

1.25
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 155», sostituire la lettera c), con la seguente: «c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
« Il giudice con il provvedimento di cui al comma precedente riconosce e
disciplina anche il diritto del minore ad intrattenere rapporti con gli
ascendenti.».


1.26
VINCENZO DE LUCA
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice di stabilire tempi e modalità della loro frequentazione con i minori».

1.27
BUGNANO
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
            «a)
dopo le parole ”Agli ascendenti”, inserire le seguenti: ”di cui sia
provato un rapporto affettivo con i minori, tenuto conto del preminente
interesse morale di questi ultimi,”;
            b) sostituire la parola: ”riconosciuta”, con la seguente: ”valutata”».

1.28
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
        «d) al terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ”salvo quanto disposto dall’articolo 155-bis”;
            2)
dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ”Il cambiamento di
residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e
richiede l’accordo dei genitori”».
        Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «Il cambiamento» fino a: «è rimessa al giudice».

1.29
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, il seguente periodo: «e
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ”Il cambiamento di
residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e
richiede l’accordo dei genitori”».
        Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: “Il cambiamento” fino a: «è rimessa al giudice».

1.30
ANNA MARIA SERAFINI, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «il quarto comma» fino a «di un assegno perequativo periodico» con le seguenti: «Salvo
accordi tra le parti, ciascun genitore provvede al mantenimento dei
figli in misura proporzionale alla propria capacità patrimoniale. Per
alcune voci fisse di spesa può essere stabilito il mantenimento in forma
diretta da parte di ciascun genitore. Il giudice al fine di realizzare
il principio di proporzionalità, può stabilire la corresponsione di un
assegno perequativo periodico, considerando:
            1) le attuali esigenze del figlio;
            2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
            3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
            4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
            5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».

1.31
BUGNANO
Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
            «a)
nel quarto comma ivi richiamato, al primo periodo sostituire le parole
”provvede in forma diretta e per capitoli di spesa”, con le seguenti:
”provvede, ove possibile in forma diretta e per capitoli di spesa,”;
            b)
nel quarto comma ivi richiamato, al secondo periodo, aggiungere in fine
le seguenti parole: ”, tenendo conto delle esigenze dei figli e del
tenore di vita precedente alla separazione”».
        Conseguentemente, sopprimere le parole da: «Il costo dei figli» fino a:«assunti da ciascun genitore».

1.32
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ”Le modalità” inserire le seguenti: ”e i capitoli di spesa”».


1.33
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Le modalità» inserire le seguenti: «e i capitoli di spesa».


1.34
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 155», lettera e), sopprimere le parole «. Il costo dei figli è valutato».


1.35
MARITATI
Al comma 1, lettera e), nel numero 1, dopo le parole «delle attuali esigenze» inserire le seguenti: «e le legittime aspirazioni».


1.36
PERDUCA, PORETTI
Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «comprovatamente» con le seguenti: «con modalità reiterate e comprovate».


1.37
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
            «f) al
quinto comma le parole: ”L’assegno è automaticamente” sono sostituite
dalle seguenti: ”L’eventuale assegno perequativo è automaticamente”».

1.38
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
A comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
            «f) al
quinto comma le parole: ”L’assegno è automaticamente” sono sostituite
dalle seguenti: ”L’eventuale assegno perequativo è automaticamente”».

1.39
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
        «g)
Al sesto comma le parole: ”un accertamento della polizia giudiziaria”
sono sostituite con le seguenti: ”accertamenti degli organismi di
polizia e della pubblica amministrazione” e dopo le parole: ”intestati
a soggetti diversi” sono inserite le seguenti: ”prevedendo anche
l’accesso all’archivio rapporti finanziari”».

Art. 2.


2.1
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sopprimere l’articolo.


2.2
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l’articolo.


2.3
BUGNANO
Sopprimere l’articolo.


2.4
BERSELLI
Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. L’articolo 155-bis del codice civile è sostituito dal seguente:


        «Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). – 1.
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei
genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento
all’altro sia contrario all’interesse del minore. In ogni caso il
giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata
presso una terza persona, preferibilmente un familiare.
        Il
genitore cui sono affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della
potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal
giudice. Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di
maggiore interesse e deve essere concordato. In caso di disaccordo la
decisione e’rimessa al giudice. Il coniuge cui i figli non siano
affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e puo’ ricorrere al giudice quando ritenga che siano state
assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Le norme sul
mantenimento dei figli di cui al quarto comma dell’articolo 155 si
applicano a prescindere dal tipo di affidamento; parimenti, la posizione
fiscale dei genitori è la stessa.

2.5
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).


2.6
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            «1) sostituire la lettera a) con la seguente:
            a) dopo il primo comma inserire il seguente:
            ”1-bis.
Con provvedimento motivato, può essere disposto l’affidamento a terzi
soltanto nel caso in cui anche l’affidamento ad uno solo dei genitori
risulti contrario all’interesse del minore. In questo caso, il giudice
stabilisce i poteri-doveri dell’affidatario verso il minore e verso i
genitori”;
            2) alla lettera b) sostituire le
parole da: ”determinate dal giudice” fino a: ”entrambi i coniugi”
con le seguenti: ”stabilite nel provvedimento” e sopprimere le parole:
”costituisce decisione di maggiore interesse e” e le parole da: ”Le
norme sul mantenimento dei figli” fino a: ”dei genitori è la stessa”;
            3) sostituire la lettera c) con la seguente:
            c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ”Disciplina dell’affidamento esclusivo”».

2.7
MAGISTRELLI, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            a) dopo il primo comma inserire il seguente:
        1-bis.
Con provvedimento motivato, può essere disposto l’affidamento a terzi
soltanto nel caso in cui anche l’affidamento ad uno solo dei genitori
risulti contrario all’interesse del minore. In questo caso, il giudice
stabilisce i poteri-doveri dell’affidatario verso il minore e verso i
genitori.

2.8
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ”In ogni caso”» fino alla fine con le seguenti: «La
comprovata e perdurante violenza, sia fisica che psicologica nei
confronti dell’altro genitore o dei figli, ivi compresa la manipolazione
di essi mirata al rifiuto dell’altro genitore o al suo allontanamento,
nonché la loro presenza a episodi di violenza fisica comporta
l’esclusione dall’affidamento. Le denunce comprovatamente e
consapevolmente false mosse al medesimo scopo comportano altresì
l’esclusione dall’affidamento, ove non ricorrano gli estremi per una
sanzione più grave. In ogni caso il giudice può per gravi motivi
ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o,
nell’impossibilità, in una comunità di tipo familiare».
        Conseguentemente, all’articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera b).

2.9
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «In ogni caso» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «La
comprovata e perdurante violenza, sia fisica che psicologica nei
confronti dell’altro genitore o dei figli, ivi comprese la manipolazione
di essi mirata al rifiuto dell’altro genitore o al suo allontanamento
nonché la loro presenza a episodi di violenza fisica, comporta
l’esclusione dall’affidamento. Le denunce comprovatamente e
consapevolmente false mosse al medesimo scopo comportano altresì
l’esclusione dall’affidamento, ove non ricorrano gli estremi per una
sanzione più grave. In ogni caso il giudice può per gravi motivi
ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o,
nell’impossibilità, in una comunità di tipo familiare».
        Conseguentemente, all’articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera b).

2.10
MARITATI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in un istituto di educazione» con le seguenti: «in una comunità di tipo familiare».


2.11
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «determinate dal giudice» fino a: «entrambi i coniugi» con le seguenti: «stabilite nel provvedimento».


2.12
PERDUCA, PORETTI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono adottate» con le seguenti: «sono concordate e adottate».


2.13
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «costituisce decisione di maggiore interesse e».


2.14
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 155-bis», lettera b), dopo le parole: «la decisione è rimessa al giudice» inserire le seguenti: «il quale può ridefinire gli accordi o i provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici».
        Conseguentemente all’articolo 155-quater del codice civile sopprimere l’ultimo comma.

2.15
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «Le norme sul mantenimento dei figli» fino a: «dei genitori è la stessa».


2.16
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 155-bis», lettera b), sostituire le parole da: «parimenti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «I genitori, a prescindere dal tipo di affidamento, hanno diritto al medesimo trattamento fiscale».


2.17
MAGISTRELLI, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ”Disciplina dell’affidamento esclusivo”».

2.0.1
BERSELLI
Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.



1. L’articolo 155-ter del codice civile è sostituito dal seguente:


        ”Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). – [I].
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione
dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni
relative alla misura e alla modalità del contributo.
        [I].
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento
esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il
giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al
genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del
minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta
manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento
del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da
adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione
dell’articolo 96 del codice di procedura civile”».

3.1
BERSELLI
Sopprimere l’articolo.


3.2
BUGNANO
Sopprimere l’articolo.


3.3
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sopprimere l’articolo.


3.4
IGNAZIO MARINO
Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 3. L’articolo 155-quater del codice civile è sostituito dal seguente:
        ”Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). – Nei
procedimenti di divorzio il giudice, rilevata l’intollerabilità della
convivenza, detta, in via provvisoria, al momento della prima
comparizione oppure in corso di causa, o definitiva, con la sentenza, i
provvedimenti idonei a risolvere il conflitto derivante dal fatto che i
coniugi, fino a quel momento, abitavano nella medesima casa.
Nell’emanare tali provvedimenti, il giudice deve tener conto, in primo
luogo, dell’interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente
indipendenti, della coppia.
        In presenza di figli, il
giudice può attribuire il godimento della casa familiare al genitore con
essi convivente o con il quale i figli trascorrono la maggior parte del
tempo. Tale provvedimento ha come termine di scadenza naturale il
momento in cui i figli stessi divengano maggiorenni ed economicamente
indipendenti. In assenza di figli, il giudice può attribuire il
godimento della casa coniugale al coniuge economicamente più debole,
nell’ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali di cui al
primo comma dell’articolo 156, indicando il termine di scadenza
dell’attribuzione. Tale termine non può essere superiore a sei anni.
Questa disposizione si applica anche nel caso in cui i coniugi siano
comproprietari del bene.
        Ove non ricorrano, sotto gli
indicati profili, i presupposti per l’attribuzione del godimento della
casa, il giudice, a richiesta di parte, emana un provvedimento con il
quale indica quale dei coniugi, in forza dei titoli esibiti, ha diritto
di continuare ad abitare nell’immobile. Ove gli accertamenti necessari
per accertare l’effettività del diritto siano complessi, il giudice può
rimetterne la risoluzione ad altro procedimento.
        Nel
caso in cui, dopo l’assegnazione della casa familiare, l’assegnatario
non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva
con un terzo o contragga nuovo matrimonio o libera unione, il giudice,
ad istanza di parte, può esaminare nuovamente la situazione, per
valutare se la stessa continua a corrispondere all’interesse dei figli, e
per stabilire se debbano essere modificati i provvedimenti che regolano
i rapporti economici tra le parti.
        Il provvedimento di
assegnazione della casa e gli eventuali provvedimenti che lo modifichino
sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643.
        Nel
caso in cui uno dei coniugi cambi la propria residenza o il domicilio,
l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le
modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei
provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”. ».

3.5
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. All’articolo 155-quater
del codice civile, al primo comma, primo periodo, la parola:
”prioritariamente” è sostituita dalla seguente: ”esclusivamente”».

3.6
MAGISTRELLI, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. All’articolo 155-quater del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
        ”1.
La assegnazione della casa familiare è stabilita nell’interesse dei
figli. Il giudice tiene conto dell’assegnazione nella regolazione dei
rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di
proprietà. Nel caso in cui l’assegnatario della casa familiare non vi
abiti o cessi di abitarvi stabilmente, il provvedimento di assegnazione
perde efficacia e il giudice, a domanda, ne dispone la revoca Qualora
l’assegnatario contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio nella casa familiare, il giudice valuta se sia venuto meno l’interesse dei figli all’assegnazione.
        Il
provvedimento di assegnazione, anche provvisorio, e la domanda
giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione, sono trascrivibili
ai fini dell’opponibilità ai terzi, ai sensi dall’articolo 1599 del
codice civile”».

3.7
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. All’articolo 155-quater, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, la parola: ”prioritariamente” è sostituita dalla seguente: ”esclusivamente”;
            b)
il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”Nel caso in cui
l’assegnatario della casa familiare non vi abiti o cessi di abitarvi
stabilmente o contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio,
la sua assegnazione in godimento, a tutela dell’interesse dei figli a
conservare intatto il luogo di crescita, perde efficacia e il giudice
dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari”«.

3.8
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire le parole da: «Nel caso in cui» fino a: «secondo i criteri ordinari. con le seguenti:
»Nel caso in cui l’assegnatario della casa familiare, che non ne sia
l’esclusivo proprietario, contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio,
se i tempi della frequentazione sono simili la sua assegnazione in
godimento è revocata, a tutela. dell’interesse dei figli a conservare
intatto il luogo di crescita, e il giudice dispone, a domanda, secondo i
criteri ordinari. Se l’assegnatario non proprietario non abita o cessa
di abitare stabilmente nella casa familiare il diritto al suo godimento
viene meno in ogni caso e la casa torna nella disponibilità del
proprietario».


3.9
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1, sostituire le parole da: « Nel caso in cui» fino a: «secondo i criteri ordinari» con le seguenti:
«Nel caso in cui l’assegnatario della casa familiare, che non ne sia
l’esclusivo proprietario, contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio,
se i tempi della frequentazione sono simili, la sua assegnazione in
godimento è revocata, a tutela dell’interesse dei figli a conservare
intatto il luogo di crescita, e il giudice dispone, a domanda, secondo i
criteri ordinari. Se l’assegnatario non proprietario non abita o cessa
di abitare stabilmente nella casa familiare il diritto al suo godimento
viene meno in ogni caso e la casa torna nella disponibilità dei
proprietario».


3.10
PERDUCA, PORETTI
Al comma 1, sostituire le parole: «luogo di crescita,» con le seguenti: «contesto abituale,».


3.11
MARITATI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’articolo 15-quater, secondo comma, le parole: ”l’altro coniuge” sono sostituite con le parole: ”ciascun coniuge”».


3.12
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
AI comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e, al secondo comma, le parole: ”l’altro coniuge” sono sostituite dalle seguenti: ”ciascuno di essi”».


3.13
GIOVANARDI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e, al secondo comma dell’articolo 155-quater del codice civile le parole: «l’altro coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di essi».


4.1
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sopprimere l’articolo.


4.2
BUGNANO
Sopprimere l’articolo.


4.3
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l’articolo.


4.4
BERSELLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 4. – L’articolo 155-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:
        ”Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). –
[I]. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei
figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un
assegno periodico, da determinarsi secondo i criteri fissati dal quarto
comma dell’articolo 155 in quanto applicabili. Tale assegno è versato
direttamente all’avente diritto. Al raggiungimento della maggiore età il
figlio diventa automaticamente titolare dell’assegno di mantenimento in
suo favore. Il figlio maggiorenne è altresÌ tenuto a collaborare con i
genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il
genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio
è legittimato ad agire anche l’altro genitore, come persona che ne
subisce un danno.
        [lI]. Ai figli maggiorenni portatori di handicap
grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore
dei figli minori”».

4.5
ANNA MARIA SERAFINI, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 4. All’articolo 155-quinquies
del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: ”Ciascun
genitore provvede al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora
economicamente auto sufficienti nella misura e nelle forme stabilite al
quarto comma dell’articolo 155 del codice civile. Nel caso in cui debba
essere stabilita la corresponsione di un assegno perequativo periodico,
il figlio è titolare di un diritto autonomo a riceverlo. La
corresponsione è stabilita in favore di un genitore qualora questi
conviva con il figlio. Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a
collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché
convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di
inerzia del figlio, è legittimato ad agire l’altro genitore.”».

4.6
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire le parole da: «Dell’assegno perequativo» fino a: «ne subisce un danno.» con le seguenti: «Dell’assegno
perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o
delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio
quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest’ultimo
quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a
collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché
convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di
inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l’altro genitore».


4.7
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1, sostituire le parole da: ”Dell’assegno perequativo” fino a: ”ne subisce un danno.” con le seguenti:
”Dell’assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento
del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore
del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare
quest’ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì
tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese
familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda
inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche
l’altro genitore.”».


4.8
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 155-quinquies», nel comma 1, sopprimere le parole: «, o degli assegni che entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio,» e nel comma 2, sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «quarto».


4.9
VINCENZO DE LUCA
Al comma 1 dopo le parole «diventa maggiorenne;» inserire le seguenti: «In
caso di necessità e urgenza, ciascun genitore può rivolgersi al giudice
chiedendo di utilizzare tali somme nell’esclusivo interesse del figlio».


5.1
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sopprimere l’articolo.


5.2
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l’articolo.


5.3
BERSELLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
        «All’articolo 155-sexies
del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: ”Prima
dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui
all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o
d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del
figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età
inferiore ove capace di discernimento, e prende in considerazione la sua
opinione, tenendo conto dell’età e del grado di maturità. In ogni caso,
l’audizione del figlio minore deve avvenire in forma protetta, in
locali a ciò idonei, anche fuori dell’ufficio giudiziario, e la
medesima, oltre che verbalizzata, può essere registrata con mezzi
audiovisivi”».

5.4
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il giudice può disporre» con le seguenti: «Nell’interesse del minore, il giudice può disporre, con provvedimento motivato».


5.5
PERDUCA, PORETTI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone».


5.0.1
GIOVANARDI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All’articolo
316 del codice civile, il quarto comma, è sostituito dal seguente: ”Se
sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, i
provvedimenti urgenti ed indifferibili possono essere adottati
autonomamente dal genitore che è presente o che ne ha la migliore
opportunità, se assenti entrambi”».

5.0.2
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. 

1. All’articolo 316 del codice civile, il quarto comma, è sostituito dal seguente:

        ”Se
sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, i
provvedimenti urgenti ed indifferibili possono essere adottati
autonomamente dal genitore che è presente o che ne ha la migliore
opportunità se assenti entrambi”».

5.0.3
BERSELLI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
All’articolo 317 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ”Ove,
in caso di separazione, di scioglimento, di annullamento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati
ad uno dei genitori, ad esso compete la potestà. In caso di affidamento
condiviso, l’esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto
nell’articolo 155”».

6.1
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sopprimere l’articolo.


6.2
BUGNANO
Sopprimere l’articolo.


6.3
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l’articolo.


6.4
BUGNANO
Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 6. – L’articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
        ”Art. 317-bis. – (Esercizio della potestà). – Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
        Se
il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della
potestà spetta congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 316. Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 155, 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo”».

6.5
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1, dopo la parola: «155-sexies» aggiungere, in fine, le seguenti: «anche in assenza dei provvedimenti del giudice».


6.6
GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la parola: «155-sexies» aggiungere le seguenti parole: «anche in assenza dei provvedimenti del giudice».


6.7
MAGISTRELLI, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli da 155 a 155-sexies» aggiungere le seguenti: «I
genitori non coniugati non conviventi o che intendano cessare la
convivenza devono rivolgersi al giudice affinchè assuma i provvedimenti
di cui agli articoli 155 e seguenti del codice civile. Le disposizioni
di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, dell’articolo 8 della legge 1º dicembre
1970, n. 898 si applicano ai provvedimenti relativi al mantenimento dei
figli».


6.0.1
ANNA MARIA SERAFINI, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
I
procedimenti di cessazione della convivenza o non convivenza di
genitori non coniugati, si svolgono secondo il procedimento previsto
dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Sono
assunti provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli
articoli 155 e sgg, dotati dei requisiti di cui all’articolo 189 disp.
atto del codice di procedura civile, reclamabili dinanzi alla Corte
d’Appello ai sensi dell’articolo 708 del codice di procedura civile,
ultimo comma, e revocabili o modificabili nel corso del giudizio.
Assunte le prove, il giudice dichiara chiusa l’istruttoria e concede
termini per conclusionali e repliche. Il termine per reclamare il
provvedimento che definisce il I grado di giudizio è di 30 giorni dalla
notifica a cura di parte. Il provvedimento che definisce il grado è
ricorribile in cassazione per i motivi di cui all’articolo 360 del
codice di procedura civile. I provvedimenti definitivi sono modifica
bili con il procedimento di cui all’articolo 710 c.p.c.. L’accordo tra i
genitori in materia di mantenimento e affidamento è omologabile secondo
il procedimento di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile.

        Fermo
restando quanto previsto al comma precedente e per le azioni di stato,
per i procedimenti di separazione, divorzio e nullità matrimoniale, il
tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio
sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono
immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il
reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i
minorenni.
        Il Governo è delegato a emanare, entro 120
giorni dall’entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti
legislativi che armonizzino le previsioni normative attualmente vigenti
in tutti i procedimenti che riguardano il mantenimento e l’affidamento
dei figli ai sensi degli articolo 155 e seguenti del codice civile
secondo i seguenti criteri:
            a) i
provvedimenti relativi al mantenimento e all’affidamento dei figli sono
adottati ad istanza di uno o di entrambi a anche dal giudice
nell’interesse dei figli minori oltre i limiti delle domande di parte.
Il giudice può acquisire prove anche d’ufficio;
            b) l’audizione del figlio minore di età ai sensi dell’articolo 155-sexies
c.c. avviene nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei
diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario al suo interesse; il
figlio minore, prima di essere audito, deve essere informato sulla
vicenda processuale in cui è coinvolto. L’audizione può essere omessa
solo quando possa essere gravemente pregiudizievole per il figlio
minore. Il giudice deve prendere in debita considerazione l’opinione del
minore in ragione della sua maturità;
            c) i provvedimenti assegnativi della casa familiare ai sensi dell’articolo 155-quater
del codice di procedura civile, provvisori e definitivi, sono
trascrivibili ai fini dell’opponibilità ai terzi ai sensi dell’articolo
1599 c.c.. È altresì trascrivibile la domanda giudiziale che contiene la
richiesta di assegnazione della casa familiare;
            d)
a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di mantenimento
della prole, per assicurare che siano conservate o soddisfatte le
ragioni creditorie in ordine all’adempimento degli obblighi di
mantenimento dei figli, il giudice può imporre al genitore obbligato di
prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che
possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi e/o disporne il sequestro
dei beni secondo quanto previsto dall’articolo 8, VII comma, della
legge 10 dicembre 1970, n. 898. Può inoltre disporre il pagamento
diretto di terzi secondo la procedura prevista dall’articolo 8, Il-VI
comma e seguenti della legge 10 dicembre 1970, n. 898 e successive
modifiche e integrazioni;
            e) i provvedimenti provvisori e definitivi costituiscono titolo per l’accensione dell’ipoteca giudiziale;
            f) le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza del difensore;
            g)
sono abrogate le disposizioni relative alla tutela dei figli in
contrasto con le previsioni di cui alle precedenti lettere. Resta fermo
quanto previsto relativamente ai rapporti patrimoniali e personali tra i
coniugi secondo la disciplina della separazione, del divorzio e della
nullità del matrimonio».

7.1
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sopprimere l’articolo.


7.2
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l’articolo.


7.3
MAGISTRELLI, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, capoverso «Art. 178» sostituire le parole da: «L’ordinanza» fino a: «reclamo al collegio» con le parole:
«Ogni provvedimento assunto nel corso del giudizio e relativo
all’affidamento e al mantenimento dei figli è impugnabile dalle parti
con reclamo al collegio».


7.4
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 178»; nel secondo periodo, sostituire la parola: «comunicazione» con la seguente: «notifica».


7.0.1
BERSELLI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
All’articolo 706 del codice di procedura civile i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

        ”[III].
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria,
termine perentorio, fissa con decreto la data dell’udienza di
comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro 40
giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del
ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può
depositare memoria difensiva e documenti. Il decreto deve essere
comunicato, a cura della cancelleria, al difensore del ricorrente,
all’indirizzo di posta certificata indicato sull’atto, o anche via fax.
Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegati un progetto analitico
di cura e di educazione dei figli minori e le ultime dichiarazioni dei
redditi presentate.
        [IV]. Nel ricorso deve essere
indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da
entrambi i coniugi durante il matrimonio, nonché l’esistenza di parenti
entro il secondo grado, ai fini dell’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 155 del codice civile.”».

7.0.2
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Dopo l’articolo,inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
1.
All’articolo 708 del codice di procedura civile, il quarto comma è
sostituito dal seguente: ”Contro i provvedimenti di cui al terzo comma
si può proporre reclamo davanti al tribunale, in composizione
collegiale, nel termine e nelle forme di cui all’articolo 669-terdecies”».

7.0.3
GIOVANARDI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
1.
All’articolo 708 del codice di procedura civile, il quarto comma è
sostituito dal seguente: ”Contro i provvedimenti di cui al terzo comma
si può proporre reclamo davanti al tribunale, in composizione
collegiale, nel termine e nelle forme di cui all’articolo 669-terdecies”».

7.0.4
BERSELLI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:;

«Art 7-bis.
L’articolo 709 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        ”Art. 709. – (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza). – [I].
L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione
davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al
convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza
stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
        [II]. Tra
la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve
essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di
comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui
all’articolo 163-bis ridotti a metà.
        [Ill]. Con
l’ordinanza il presidente assegna altresì termine di gg. 15 al
ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che
deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2),
3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto di giorni 15, decorrenti dalla
scadenza del termine concesso al ricorrente, per la costituzione in
giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma,
nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere
l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il
termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali
e di merito non rilevabili d’ufficio. Con la medesima ordinanza il
Presidente fissa i termini di cui ai nn. 2 e 3 del VI comma
dell’articolo 183 del codice di procedura civile, decorrenti dalla
scadenza del termine di costituzione del resistente. In caso di mancata
comparizione del resistente all’udienza presidenziale i termini di cui
sopra decorreranno dal termine perentorio fissato per la notifica, di
cui al primo comma.
        [IV]. I provvedimenti temporanei ed
urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma
dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice
istruttore.”».

7.0.5
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
1.
All’articolo 709 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma è
aggiunto, in fine, il seguente: ”Avverso i provvedimenti
nell’interesse della prole e dei coniugi emessi dal giudice istruttore è
ammissibile il reclamo davanti al tribunale, in composizione
collegiale, ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile”».

7.0.6
GIOVANARDI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
1.
All’articolo 709 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma è
aggiunto, in fine, il seguente: ”Avverso i provvedimenti
nell’interesse della prole e dei coniugi emessi dal giudice istruttore è
ammissibile il reclamo davanti al tribunale, in composizione
collegiale, ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile”».

7.0.7
BERSELLI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
L’articolo 709-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        ”Art. 709-bis. – (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore).
– [I]. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo,
quarto, quinto (prima parte), settimo, ottavo, nono e decimo. Si applica
altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare
per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le
questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva
relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto
appello immediato che è deciso in camera di consiglio.
        [II].
L’ordinanza del giudice istruttore che modifica il provvedimento
presidenziale è impugnabile dalle parti con reclamo al collegio, ai
sensi dell’articolo 178.

Art. 8.

8.1
ADAMO, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sopprimere l’articolo.


8.2
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l’articolo.


8.3
BUGNANO
Sopprimere l’articolo.


8.4
BERSELLI
Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. 1. All’articolo 708 del codice di procedura civile il terzo comma è sostituito dai seguenti:

        [III] Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti
i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti
temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e
dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa, entro novanta (forse
120) giorni, udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.
Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
        [III-bis].
In presenza di esasperata conflittualità tra i coniugi e di mancato
accordo su un progetto comune di cura e di educazione dei figli minori,
oppure in presenza di un accordo su un progetto che estrometta, senza
giustificato motivo, l’affidamento condiviso dei figli o vada comunque
contro l’interesse dei figli minori, il Presidente, preliminarmente,
invita le parti a modificare il piano, tracciando le linee guida da
seguirsi nella sua redazione a tutela dei minori, concedendo termine
perentorio di giorni 30 per il deposito del nuovo progetto. Nel caso in
cui non si addivenga all’accordo e alla redazione di tale programma, il
Presidente rimette le parti davanti ad un mediatore familiare iscritto
in apposito albo del Tribunale al fine di pervenire entro il termine
perentorio di giorni 60 ad una composizione del contrasto genitoriale e
giungere all’approvazione di un progetto concordato per la cura e
l’istruzione dei figli minori.
        Il mediatore nominato dal
Presidente del Tribunale agirà di concerto con gli avvocati delle parti
per eliminare il disaccordo e risolvere la situazione nell’interesse
prevalente dei figli minori. Nel caso in cui entro il termine perentorio
stabilito non si perviene ad un progetto comune, il mediatore familiare
depositerà relazione scritta debitamente analitica e circostanziata. Il
Presidente, esaminata la relazione, convocherà le parti e, dopo una
disamina della controversia in contraddittorio tra le parti, se ancora
non si raggiungerà l’accordo, disporrà di propria autorità, entro e non
oltre giorni 10 dall’udienza, il progetto individualizzato di cura e di
educazione dei figli minori a cui dovranno attenersi i coniugi nel
superiore interesse dei figli, disponendo per i coniugi un ulteriore
percorso di mediazione dalla durata minima di 90 giorni.
        [III-ter].
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo
con ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di
consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di
dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

8.5
ADAMO, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 8. 1. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
        «Art. 709-bis.1 – (Mediazione familiare). – In
caso di disaccordo sulle condizioni e i modi di affidamento condiviso
dei figli, i genitori possono rivolgersi ad esperti di mediazione al
fine di elaborare un progetto da presentare congiuntamente al giudice.
        In
ogni fase e grado del giudizio, il giudice, sentite le parti e ottenuto
il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti relativi ai
figli per consentire ai coniugi di esperire il tentativo di
mediazione».

8.6
PERDUCA, PORETTI
Al comma 1, capoverso «Art. 709-bis.1.», nel primo comma, sopprimere le parole: «e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori».


8.7
PERDUCA, PORETTI
Al comma 1, capoverso «Art. 709-bis.1.», nel primo comma, sopprimere le seguenti parole: «,
i cui operatori abbiano formazione specifica ed appartengano ad albi
nazionali specifici pubblici o privati registrati nell’apposito elenco
del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.»


8.8
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 709-bis.1.», nel secondo comma, sostituire la parola: «709-ter» con la seguente: «706».


8.9
SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA
Al comma 1, capoverso «Art. 709-bis.1.», nel secondo comma, sostituire le parole: «dell’articolo 709-ter.» con le seguenti: «dell’articolo 706».


8.10
GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 709-bis.1.», nel secondo comma, sostituire le parole: «dell’articolo 709-ter.» con le seguenti: «dell’articolo 706».


9.1
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sopprimere l’articolo.


9.2
IGNAZIO MARINO
Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 9. – 1. L’articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
        «Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) – Per
la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine
all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità
dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso.
        Per
i procedimenti di cui all’articolo 710 e di cui all’articolo 9 della
legge 6 marzo 1987, n. 74, qualora attivati al fine di chiedere la
tutela prevista dall’art. 709-ter, è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
        L’articolo 709-ter.
è applicabile alle controversie di carattere economico, solo se le
stesse siano connesse a questioni relative all’esercizio della potestà
genitoriale od alle modalità dell’affidamento.
        A seguito
del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti
opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque
arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento
delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in
vigore e può, anche congiuntamente:
            1) ammonire il genitore inadempiente;
            2)
disporre, a carico di uno dei genitori, il pagamento di una sanzione,
in favore del minore, a titolo di risarcimento del danno conseguente al
comportamento sanzionato;
            3) disporre, a carico di
uno dei genitori, il pagamento di una sanzione, in favore dell’altro, a
titolo di risarcimento del danno conseguente al comportamento
sanzionato;
            4) condannare il genitore inadempiente
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di
75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore da devolvere a Centri di
assistenza e mediazione familiare del territorio o alla Cassa delle
ammende.
        L’ammonimento non costituisce provvedimento
definitivo, dovendo, in caso sia attuato, essere fissata successiva
udienza di verifica.
        Tutti i provvedimenti assunti ai sensi della presente norma sono immediatamente esecutivi.
        Nei
procedimenti di separazione e divorzio, i provvedimenti di cui ai
numeri 2, 3 e 4, se assunti in sede di prima comparizione o nel corso
dell’istruttoria, sono impugnabili dinanzi al Collegio, al momento della
remissione della causa allo stesso, ai sensi dell’articolo 189 del
codice di procedura civile.
        L’impugnazione è decisa dal
Collegio unitamente al merito della causa, nel corpo della sentenza e
può essere a sua volta impugnata con i mezzi di gravame previsti per
essa.
        Nei procedimenti ex articolo 710 si applicano i mezzi di impugnazione previsti per tale fattispecie.

9.3
BUGNANO
Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 9. – 1. All’articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente:
        ”A
seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i
provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che
comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell’affidamento, comprese quelle relative al
mantenimento in forma diretta, il giudice emette prioritariamente
provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In
particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario
esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell’altro
genitore in luogo tale da interferire con le regole dell’affidamento, il
giudice, valutato il preminente interesse del minore, dispone il
rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno,
valutando tale comportamento ai fini dell’affidamento e delle sue
modalità di attuazione. Il giudice, inoltre, può modificare i
provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:”».

9.4
BERSELLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 9. – 1. All’articolo 709-ter del codice di procedura civile, nel secondo comma il numero 4) è sostituito dal seguente:
        ”4)
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 700 euro a un massimo di
10.000 euro a favore della Cassa delle ammende”».

9.5
ANNA MARIA SERAFINI, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a)
Al secondo comma, le parole da ”A seguito del ricorso” fino a
”genitore inadempiente”, sono sostituite dalle seguenti: ”A seguito
del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti
opportuni. In caso di comportamenti che violino i diritti del figlio o
che gli arrechino pregiudizio ostacolando il corretto svolgimento delle
modalità di affidamento, fatto salvo ogni altro provvedimento,
nell’interesse esclusivo del minore, il giudice può:
            1) Ammonire il genitore inadempiente anche prescrivendogli comportamenti conformi all’interesse del minore”».

9.6
BUGNANO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole «corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento», inserire le seguenti: «, comprese quelle relative al mantenimento in forma diretta,».


9.7
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 709-ter», apportare le seguenti modificazioni:
            «a) nella lettera a) sostituire le parole: ”emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione.” con le seguenti: ”può modificare i provvedimenti.” e sopprimere le parole: ”Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:” e il numero 1) è abrogato;
            b) dopo la lettera a) inserire la seguente:
            ”a-bis) al secondo comma, il numero 1) è abrogato;”».

9.8
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).


9.9
PERDUCA, PORETTI
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
        ”i
reiterati comportamenti ostativi delle frequentazioni, le liti
temerarie, i condizionamenti e le manipolazioni del minore, le strategie
di delegittimazione dell’altro genitore e le accuse infondate
costituiscono grave pregiudizio per la prole, pertanto sono lesivi
dell’interesse del minore”».

9.10
BUGNANO
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «attivando» fino a: «genitoriale».


9.0.1
IGNAZIO MARINO
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo l’articolo 709-ter del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

”Art. 709-quater. L’intervento
degli ascendenti, nel procedimento di separazione o divorzio, è ammesso
unicamente ai sensi dell’articolo 105, secondo comma, per sostenere le
ragioni di una delle parti, in relazione alla realizzazione di quanto
disposto, in ordine ai rapporti tra minore ed ascendenti, dal primo
comma dell’articolo 155 del codice civile.

Non è ammesso l’intervento dei parenti diversi dagli ascendenti.
L’intervento
in giudizio del figlio maggiorenne è ammissibile unicamente in
relazione ai provvedimenti da assumere ai sensi dell’articolo 155-quinquies del codice civile”».

10.1
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sopprimere l’articolo.


10.2
ALBERTI CASELLATI
Sopprimere l’articolo.


10.3
BUGNANO
Sopprimere l’articolo.


10.4
DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 10. – 1. L’articolo 570 secondo comma, numero 2 del codice penale è sostituito dal seguente:
        ”2) fa mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti e, fuori delle ipotesi di cui al comma 2-bis, ai discendenti minorenni ovvero inabili al lavoro;
        2-bis)
viola gli obblighi di natura economica disposti in favore dei figli
minori, ancorchè adottivi, naturali o giudizialmente dichiarati, non
riconosciuti o non riconoscibili ma che hanno ottenuto il diritto al
mantenimento ex articolo 279 del codice civile, maggiorenni non
economicamente indipendenti, ovvero portatori di handicap grave ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del
coniuge, il quale non sia legalmente separato”».

10.0.1
PETERLINI, SERRA, PORETTI, PERDUCA
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

        1.
In caso di separazione o di divorzio, i figli affidati ad entrambi i
genitori e che trascorrono periodi di uguale durata presso l’abitazione
della madre e del padre hanno la doppia residenza anagrafica e,
conseguentemente, l’iscrizione sia nello stato di famiglia anagrafico
materno, sia in quello paterno. Entrambi gli indirizzi di residenza sono
indicati nelle certificazioni e nei documenti d’identità del minore.
        2.
In presenza delle condizioni di cui al comma precedente, l’iscrizione
del figlio minore nello stato di famiglia anagrafico è ottenuta dal
genitore interessato mediante istanza in carta libera al competente
ufficio anagrafico. comunale, corredata da copia della sentenza di
separazione o divorzio».