Il giudice deve disporre l’affido esclusivo del figlio alla madre attenta alle sue esigenze se il padre mostra un’eccessiva fragilità emotiva e una propensione per l’alcool. È irrilevante che la ragazza chieda continui incontri con il papà fragile, che comunque potrà continuare ad esercitare il diritto di visita.
Sono queste le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Roma che, con la sentenza 20357/12, ha accolto la domanda di affido esclusivo presentata da una madre che chiedeva fosse revocata la bigenitorialità sulla ragazza, date le grosse fragilità emotive dell’ex marito. Ora la giovane, come da sua richiesta ai servizi sociali, potrà continuare a incontrare il padre, sospettato di abuso di alcol, per via della depressione che lo aveva colpito subito dopo la separazione.
I giudici hanno motivato la decisione ricordando che perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l’esclusione della modalità dell’affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore, che, in tal modo, si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale oltre che sulla non rispondenza all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Quindi, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l’interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
Fonte: www.cassazione.net
…Ora, tutto ciò premesso, è precisamente in virtù di questa attenta disamina diagnostico-prognostica che la prassi giudiziaria aveva scriminato come genitorialmente idonee le seguenti madri, cui era stato dato l’affido esclusivo o il “collocamento” dei figli: