Assegni per il Nucleo Familiare – Istruzioni per l’uso
by Laura

Capita non di rado di dover interpretare tra le pieghe delle normative le corrette diposizioni in materia di Assegni Familiari e nello specifico di affrontare la questione spinosa “gli ANF spettano a me e non a Te quindi restituiscimeli!!!”

Sempre più spesso si verificano incomprensioni, se non vere e proprie battaglie legali su questo tema; partendo dal presupposto che la materia non è normata come dovrebbe e infatti presenta alcune lacune che lasciano troppo spazio a decisioni altrui quindi  il problema può diventare di difficile soluzione e presentare alcune sorprese.

Cosa sono? In sostanza si tratta di un contributo istituito per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge.

A chi spettano? Ai lavoratori dipendenti (compresi quelli in malattia, in cassa integrazione, in mobilità e in disoccupazione), ai pensionati e ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.

Sono esclusi i pensionati autonomi (artigiani e commercianti) ai quali si applicano altre normative.

Chi li eroga? Vengono erogati dall’INPS o tramite il datore di lavoro direttamente sulla busta paga del lavoratore sulla base ed è di importo diverso a seconda della tipologia del nucleo familiare e del reddito.

Cosa s’intende per Nucleo Familiare? Può essere composto da:

chi richiede l’assegno
il coniuge
i figli legittimi ed illegittimi minorenni
i figli inabili completamente al lavoro anche maggiorenni
i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente che risultassero orfani dei genitori ma che non abbiano diritto alla pensione per i superstiti
Queste persone fanno parte anche se:

Non sono conviventi
Non sono a carico
Non sono residenti in Italia
Il coniuge, per far parte del nucleo familiare, non deve essere separato legalmente o divorziato né avere abbandonato la famiglia. Si considerano non conviventi anche i “separati in casa” cioè coloro che sono stati autorizzati dal giudice, in via temporanea a vivere nella stessa abitazione.

IN CASO DI DIVORZIO O DI SEPARAZIONE LEGALE CON AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI, IL DIRITTO ALL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SCATTA A FAVORE DI ENTRAMBI I CONIUGI AFFIDATARI.

Naturalmente spetta ai coniugi arrivare ad un accordo su quale dei due deve richiedere l’autorizzazione; infatti SOLO UNO DEI DUE PUO’ PERCEPIRLI.

Quindi il problema è che sarebbe sempre bene in fase di accordo di separazione indicare chi dei due coniugi potrà continuare a percepire detti assegni; in mancanza di tale accordo o addirittura di contrasti il Giudice userà il criterio della convivenza per valutare intorno a quale dei due coniugi affidatari si è ricomposto il nucleo familiare.

Se il marito percepiva gli assegni e come succede spesso se non sempre i figli verranno collocati presso la moglie sarà bene far scorporare l’importo degli assegni dal reddito per determinare gli assegni di mantenimento della prole, poiché gli assegni verranno sicuramente destinati a favore dell’ex-moglie.

Caso ancora più curioso potrebbe essere quello che il marito continui a percepire gli assegni che dovrà poi versare all’ex-moglie senza sapere che quest’ultima aveva a sua volta fatto richiesta di erogazione.

Naturalmente questo caso è quello più delicato da affrontare in quanto uno dei due non avrebbe avuto diritto di richiederli e a seguito della falsa dichiarazione nella compilazione della domanda all’inps rischia una sanzione PENALE ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000.

Quindi, se fossi in voi farei bene attenzione a ciò che si dichiara e alla prima occasione farei un controllo delle dichiarazioni dell’ex-coniuge in modo da evitare spiacevoli sorprese e non esiterei a denunciare all’INPS dichiarazioni false atte a percepire indebitamente gli ANF anche per evitare di essere denunciato a propria volta nonostante “in teoria”  dovrebbe aver ragione chi ha fatto per primo la richiesta e scusate il condizionale ma è d’obbligo.

DPR 445/2000

Articolo 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

L.P.
http://bigenitorialitaedintorni.wordpress.com/2013/01/09/assegni-per-il-nucleo-familiare-istruzioni-per-luso/