Spetta al Tribunale ordinario e non a quello per i minorenni pronunciarsi nella lite per il contributo al mantenimento dei figli di genitori non sposati anche se di fronte al giudice specializzato pende la lite sull’affidamento dei bambini, laddove la relativa domanda è stata avanzata in epoca diversa e separatamente. È quanto emerge dall’ordinanza 21655/12, pubblicata il 3 dicembre dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Accolto il ricorso della madre contro la decisione del Tribunale ordinario che ha ritenuto di spogliarsi della controversia. È vero: la legge 54/2006 ha riscritto l’articolo 317 bis Cc, arricchendolo di «contenuti relativi alla bigenitorialità»; ma non ha voluto unificare le competenze nell’ambito dei conflitti familiari: è intervenuta solo per evitare discriminazioni fra i figli nati fuori dal matrimonio con quelli venuti al mondo da genitori sposati. Alla tradizionale ripartizione della competenza, dunque, si può derogare soltanto quando la domanda sull’affidamento e quella sul contributo economico risultano presentate contestualmente.
Scatta per due motivi l’attrazione in capo al giudice specializzato della competenza a provvedere anche sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio: innanzitutto per evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento difforme a seconda che siano nati da genitori coniugati o invece non sposati; e poi perché bisogna escludere le soluzioni interpretative che comportano il sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che costituisce un aspetto fondamentale della ragionevole durata del processo.
Nel caso specifico la necessaria contestualità non ricorre: la domanda per l’affidamento dei minori nati dalla convivenza more uxorio è stata proposta separatamente e comunque in epoca precedente alla controversia sul contributo economico e quindi la trattazione unitaria può ben essere esclusa.
Fonte: www.cassazione.net
