STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI SOTTRATTI

Art.1
Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita con sede in Bologna (BO), Via Marsili 10/A, poi variato dal Comune di Bologna con N°10, l’Associazione di volontariato denominata “Genitori Sottratti” – Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei minori nella separazione. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; l’Associazione non ha scopo di lucro.

Art.2
Scopi, finalità ed attività
L’Associazione ”Genitori Sottratti”, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, ha lo scopo di promuovere la cultura della genitorialità responsabile ed in particolare della *Bigenitorialità nelle separazioni coniugali di diritto e di fatto e, offrire un aiuto ed un sostegno sociale ed assistenziale ai genitori separati, ai loro familiari e in particolare ai figli dei genitori separati, con azioni sociali e culturali a livello provinciale e regionale in Emilia Romagna, coordinando la propria azione con altre organizzazioni operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale.
*Bigenitorialità (sancita implicitamente dalla L. 54/2006, Affido condiviso dei minori), una nuova cultura di “protezione” degli affetti disponibili, che centralizza il minore all’interno della coppia genitoriale che si separa o divorzia, per tutelarlo realmente ed evitare che alla separazione degli adulti, corrisponda anche la separazione del minore da uno dei genitori separati o in via di separazione.
Con un’azione rivolta per esclusivi fini di solidarietà agli associati e ai terzi, volta a valorizzare la Cultura delle singole responsabilità genitoriali, seppur separatamente, nei confronti dei figli,
Con un azione rivolta alle istituzioni e alla società, volta a valorizzare entrambe le figure genitoriali con un paritario rispetto e considerazione da parte di tutti, in linea coi principi etici dell’Affidamento Condiviso, dell’Art 3 della costituzione e delle Pari Opportunità nel senso più letterale del termine.

L’Associazione intende lavorare per produrre insieme alle istituzioni sociali questo percorso di crescita sociale indispensabile per proiettare l’Italia in una dimensione più rispettosa dei diritti dei minori, e offrire una soluzione rispettosa di tutte le parti coinvolte nella separazione coniugale, in virtù di questo inarrestabile fenomeno delle separazioni e dei disagi che produce sui bambini e nelle relazioni affettive di primo grado. Intendiamo produrre le condizioni per i figli delle coppie separate, affinchè possano proseguire nel mantenimento degli affetti in primis quello dei genitori, e a seguire, quello dei rispettivi rami genitoriali, favorendo condizioni di tutela civile per tutte le parti coinvolte.

Scopi e finalità
L’Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:
– Promuovere la cultura della famiglia e della genitorialità responsabile nel reciproco rispetto e nella salvaguardia della dignità e nella parità di diritti e di doveri di tutti i componenti del nucleo familiare.
– Favorire e promuovere con iniziative culturali, azioni sociali e attività giuridiche una nuova cultura della separazione personale tra coniugi e separazione di fatto tra coppie di conviventi che sia rispettosa dei diritti e degli interessi dei soggetti più deboli nelle reali situazioni socio-economiche che la separazione determina, e soprattutto dei figli, in special modo quelli minori.
– Diffondere la cultura della bigenitorialità avviando ricerche sociali, studi psico-sociali e psicologici volti a diffondere la cultura della genitorialità responsabile in cui sia consentito ad entrambi i genitori di sviluppare relazioni personali e significativi contatti diretti con i figli sia durante la crisi familiare che dopo la separazione personale o di fatto
– Favorire per il minore un proseguo della propria vita, anche in “altri luoghi famigliari” quali le case dei genitori separati, le case dei nonni, e tutti i luoghi ove persistono affetti. Consapevoli che le abitudini pur importanti, non possono prescindere da percorsi miranti a ridurre la frequentazione del minore di entrambe le “parti” genitoriali e rami famigliari, salvo eccezioni e inidoneità conclamata di una delle parti.
– Fornire consulenza, assistenza, sostegno e aiuto a tutti i genitori ed agli adulti che, a causa della separazione personale, divorzio o separazione di fatto, si trovino in situazione di difficoltà o vulnerabilità giuridica, economica, sociale ed esistenziale.
– Creare per i nostri figli un domani “sociale” ove possano crescere da adulti rispettati senza discriminazioni di sesso all’ insegna delle pari opportunità reali per maschi e femmine.
– Tutelare e promuovere i diritti dei genitori non conviventi e non affidatari dei figli.
– Operare per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli esperti del settore (psicologi, giuristi, operatori sociali, istituzioni pubbliche), organizzando seminari convegni e manifestazioni pubbliche, direttamente o in coordinamento con altre organizzazioni che perseguono fini analoghi, sia a livello regionale che nazionale ed internazionale.
– Intervenire quale Ente esponenziale degli interessi lesi dal reato, per costituirsi parte civile con il consenso della persona offesa, ai sensi degli artt. 91 e ss. C.p.p. in tutti i processi penali in cui alcuno dei genitori sia vittima dei reati contro la tutela della famiglia e della persona all’interno della famiglia o nei processi penali per calunnia in cui alcuno dei genitori sia stato ingiustamente accusato di avere commesso tali reati.
– Offrire assistenza psicologica e legale ai genitori in difficoltà sempre nella logica della bigenitorialità. Contribuire all’informazione delle giovani coppie producendo un’azione di prevenzione ed informazione sulle responsabilità del matrimonio e del fare figli nella piena consapevolezza dei loro primari diritti.
– Offrirci come partner delle istituzioni quali i Servizi Sociali, i Servizi alla famiglia della nostra regione e renderci disponibili per corsi di formazione, come interlocutori e rappresentanti dei minori e dei genitori anche quelli esclusi dall’affido.
– Offrirci come partner in ambito “comunicazione e promozione visiva” delle iniziative promo-pubblicitarie a tutte le assciazioni italiane che operano in ambiti analoghi al nostro e con i quali già operiamo da due anni, producendo anche stampati ed opuscoli utili a raccogliere fondi, come calendari con temi sociali vicini alla nostra mission.
Al fine di svolgere le proprie attività l’organizzazione intende avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Attività e iniziative
Produrre momenti di condivisione, promuovere incontri con i docenti, gli educatori, i servizi sociali. Partecipare a convegni divulgativi, su tematiche genitoriali rivolte al pubblico genitori e alle parti sociali. Contribuire a produrre leggi mirate alla diffusione della BIGENITORIALITA’.
Promuovere incontri coi docenti e scolari per diffondere una cultura di rispetto del diritto di tutte le parti in causa, (bambini e loro genitori). Con particolare riferimento ai docenti ed al loro ruolo di promotori di stili di vita e stili comportamentali, affinchè sappiano far fronte agli studenti, proveniente da famiglie separate che sono i primi soggetti su cui si riflette la separazione degli adulti e le conseguenti azioni frutto delle collaborazioni fra assistenti sociali e tribunali.
Produrre campagne di comunicazione informative di tipo sociale/pubblicitario. Creare occasioni di dibattito all’insegna di una attività libera e gratuita per favorire la solidarietà e giustizia sociale.
Produrre strumenti di divulgazione del pensiero “bigenitoriale”, quali opuscoli da distribuire nei centri famiglia dei vari comuni, biblioteche e luoghi come ambulatori etc. in un ottica di condivisione e diffusione.
Favorire Incontri con avvocati pedagoghi, psicologi per entrambi i genitori.
Produrre attività volte al miglioramento della vita dei bambini figli di separati e dei loro parenti.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art.3
Risorse economiche- Fondo comune
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazio¬ne né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Art.4
Membri dell’Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Fra gli associati possono esservi anche persone non sposate e/o non necessariamente con figli, che intendano comunque condividere il tema della bigenitorialità come indispensabile conquista di una società che si muove ed esprime i suoi costumi con le pratiche della democrazia.

Art.5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.

La qualifica di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
c) per esclusione;
d) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l ‘Associazione;
e) per decesso.

L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6
Doveri e diritti degli associati
I soci sono obbligati:
ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
ad accedere alle cariche associative;
a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.7
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

Art.8
L’Assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;
delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione;
si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia
fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del socio, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.9
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
predisporre il bilancio;
deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
predisporre gli eventuali regolamenti interni;
stipulare gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;
nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10
Il Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 11
Il Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.
Art.12
Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.13
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.14
Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art.15
Norma finale
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.15
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
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TERMINE DOCUMENTO