Se moglie e figli non seguono il marito, lavoratore in trasferta, non possono poi considerarlo “padre assente”

La separazione non può essere addebitata al marito che lavora lontano da casa se l’assillante presenza dei genitori della moglie nella vita quotidiana della famiglia lo ha ostacolato nella gestione delle figlie. L’intrusione costante dei suoceri [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][evidentemente consentita, se non addirittura richiesta, dalla moglie – ndr] ha escluso che la persona, incolpata di essere assente con le figlie e incapace nella loro gestione, potesse realmente “costruirsi” una famiglia. 
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza 4983/2012 che ha accolto il ricorso di un marito al quale era stata addebitata la separazione. L’uomo ha esposto di essere un ufficiale della marina destinato dal comando a svolgere la propria attività lontano da Roma. La circostanza, ben nota alla moglie già prima delle nozze, non ha influito minimamente sul comportamento di lei, che ha scelto di rimanere a vivere nella Capitale in un appartamento di proprietà dei suoi genitori, senza mai andarlo a trovare. In seguito la moglie era tornata a vivere con le figlie nella casa dei genitori e lui, nei week end in cui tornava a Roma, era costretto ad andare a dormire da solo nella casa familiare.
In queste circostanze nessun addebito gli poteva essere mosso, dal momento che i suoceri avevano fatto di tutto per ostacolare la unione ingerendosi costantemente nella loro vita coniugale .
La moglie, dal canto suo, ha replicato affermando che la decisione del tribunale doveva essere confermata in quanto il conflitto tra i coniugi era connesso alla mancanza di apporto morale e materiale del marito alla famiglia, divenuta impegnativa con la nascita delle due bambine, il cui onere di accudimento era ricaduto per intero sulla madre e sui suoi genitori [quindi, la moglie – fin qui prospettata come “passiva” rispetto all’intraprendenza dei suoi genitori – il carattere deciso per recriminare sul marito, invece, ce l’aveva… – ndr].
La Corte d’appello, nell’accogliere il ricorso dell’uomo, ha chiarito che in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’articolo 143 del Cc pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale della determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. 
Nel caso in esame, ha precisato il collegio, i due coniugi, in realtà, «forse tali non sono mai stati per non avere mai sostanzialmente vissuto insieme, per non avere mai creato, nonostante le bambine, un vero nucleo familiare, autonomo rispetto alla famiglia di origine dell’appellata, sempre presente nella vita della giovane coppia, impropriamente “sostituendosi” a quello che viene rappresentato come un marito e un padre assente e incapace di gestire la sua famiglia ma che, invece, appare piuttosto un marito e un padre esautorato, allontanato e colpevolizzato di una situazione voluta soprattutto dall’appellata, che sin dall’inizio della vita matrimoniale non ha saputo e voluto fare a meno dei genitori, ai quali si è completamente appoggiata per la cura e la crescita delle bambine senza fare nulla per tentare di creare, neanche nei weekend in cui il marito tornava a Roma, un ambiente coniugale che tale potesse intendersi». 
In questo contesto, ha concluso la Corte, «la consentita intrusione familiare che ha di fatto “escluso” il marito e padre dalla sua famiglia, la perenne presenza dei suoceri nella quotidianità del nuovo nucleo, suoceri che si sono di fatto “impossessati” di moglie e figlie, per poi accusare il marito di assenza ed incapacità, la mancanza di desiderio di intimità col marito della moglie, che non ha mai sentito l’esigenza di trascorrere, da sola con lui, nella casa coniugale, neanche i fine settimana, sono tutte circostanze che depongono per l’impossibilità di un addebito a chi non ha mai avuto la concreta possibilità di “costruirsi” una famiglia, di imparare a gestire le sue bambine, di crescere con loro e anche di responsabilizzarsi rispetto a moglie e figlie».
Fonte: www.cassazione.net
Commento: e dopo una simile ed obbiettiva “diagnosi” sulla moglie e sulla sua condotta contraria ai doveri coniugali e genitoriali, la CdA di Roma non l’ha addebitata?!?..

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Lascia una risposta

Via C. Mazza, 6 – 40128 Bologna
C.F. 9131169373
Contattaci
Cookie Policy
Copyright © Associazione Genitori Sottratti - Via Marsili 10, Bologna