Inammissibile il reclamo del babbomat per il mantenimento se presentato al giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento

Il ricorso in riassunzione del babbomat per la modifica del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio naturale, deve essere presentato al giudice che ha emesso il provvedimento. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 18188 del 24 ottobre 2012.
In merito al ricorso proposto in riassunzione, il tribunale di Messina, con un provvedimento, ha declinato la propria competenza, attribuendola al tribunale di Milano, a seguito di declaratoria di incompetenza del tribunale per i minorenni di Catania, per la modifica del contributo posto a carico dell’uomo per il mantenimento del figlio naturale, con sentenza del tribunale per i Minorenni di Catania.
La prima sezione civile ha osservato che il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento impugnato con reclamo avrebbe natura di ordinanza e non di decreto, così da attribuire espressamente l’erronea qualificazione del provvedimento al tribunale, ossia al giudice ad quem. Ma, secondo Piazza Cavour, egli ha ignorato il principio dell’apparenza, secondo cui, «ai fini dell’accertamento dell’impugnazione esperibile, è necessario fare riferimento alla qualificazione dell’azione che sia stata espressamente data dal giudice che ha emesso il provvedimento, potendo subentrare la qualificazione del giudice dell’impugnazione solo nel caso di qualificazione da parte del primo giudice omessa, apparente o generica».
Pertanto, ha contestato la qualificazione giuridica del provvedimento presidenziale, attribuendola al giudice ad quem, quando in realtà si trattava di contestare il profilo dell’inammissibilità del reclamo, per essere stato il ricorso in riassunzione qualificato in virtù della scelta del rito camerale operata dal padre e «sulla base di considerazioni la cui fondatezza o meno in questa sede non rileva dal giudice a quo come domanda proposta ai sensi dell’art. 148, comma 2, Cc».
Fonte: www.cassazione.net

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