Se a pagare è il babbomat, una figlia costa quanto un’intera famiglia

Spetta al tribunale dei minori determinare il mantenimento se il padre ha chiesto contestualmente l’affido del bambino – Inutile per l’ex contestare l’assegno di fronte al giudice della separazione

La domanda di determinazione del contributo per il mantenimento del figlio è di competenza del tribunale dei minorenni se, congiuntamente, il padre ha presentato domanda di affidamento del bambino.
Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 16832 del 3 ottobre 2012, ha dichiarato la competenza del tribunale dei minorenni e non, come richiesto dal Pg, del tribunale ordinario.
Il giudice di Genova ha revocato il decreto ex art. 148 Cc con cui era stato posto al padre l’onere di contribuire al mantenimento della figlia minore con 600 euro mensili [e la madre, quanto vi aggiunge? altrettanto?.. o se la cava con i compiti di cura?..], più il 50 per cento delle spese mediche e scolastiche, in virtù del fatto che, nel procedimento sommario in cui il padre ha proposto in via riconvenzionale domanda di affidamento della figlia, è di competenza del tribunale per i minorenni.
Piazza Cavour, in linea con la Corte di merito, ha osservato che «la ratio decidendi della sentenza impugnata consiste nella negazione della competenza a emettere i provvedimenti ex art. 148 Cc, che ne impone quindi la revoca, per essere stata la domanda di determinazione del contributo per il mantenimento previamente e ritualmente proposta davanti al tribunale per i minorenni di Genova congiuntamente alla domanda di affidamento della figlia minore».
Fonte: www.cassazione.net

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