Legittimo, per la donna, essere nullafacente, mantenuta, non cercarsi un lavoro e disobbedire all’obbligo processuale di dimostrare la sua impossidenza
Resta invariato il contributo mensile dovuto dal padre naturale al minore, nonostante l’omessa produzione delle dichiarazioni reddituali da parte della madre: è coerente con le circostanze di impossidenza e di disoccupazione della stessa, sempre dedotte e mai seriamente contestate dal padre biologico.
È quanto dispone la Suprema corte con la sentenza 15160/12 pubblicata l’11 settembre 2012.
Propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Catania, il padre naturale che vede confermato l’ammontare del contributo dell’assegno di mantenimento dovuto al figlio, nonostante che la madre del bimbo non abbia ottemperato all’ordinanza del giudice di secondo grado, che richiedeva la presentazione della documentazione reddituale.
Piazza Cavour rigetta il ricorso e chiarisce che l’omessa produzione della documentazione reddituale da parte della madre non poteva essere suscettibile di diverso apprezzamento per la sola circostanza che l’atteggiamento processuale della donna appariva coerente con l’intera prospettazione spesa durante tutto il procedimento, in quanto impossidente e senza occupazione.
Mentre è risultata un’ottemperanza del tutto apparente il deposito da parte del padre di documenti reddituali considerati solo semplici minute, e comunque del tutto irrilevanti alla situazione economica dello stesso, in quanto proprietario di immobili, lavoratore e immune da altri obblighi di mantenimento.
Nulla può contro l’ultima decisione, il padre del bambino, condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.
Fonte: www.cassazione.net
