Com’è consuetudine, secondo la legge italiana la donna è libera di sottrarsi alle responsabilità genitoriali mediante il cd. parto anonimo (il bambino viene dichiarato come “nato da donna che non vuole essere nominata”; dopodiché, la madre lascia il bambino all’ospedale e se ne torna a casa).
All’uomo, invece, non è riconosciuta analoga facoltà: nei confronti di colui che non intenda assumersi la responsabilità genitoriale (anche quando è stato reso padre con l’inganno), tanto l’ingannatrice quanto il figlio stesso (un domani) possono pretendere ed ottenere la “dichiarazione giudiziale di paternità”.
Che l’art. 3 della Costituzione italiana (sulla non-discriminazione dei cittadini in base al sesso) sia una beffa (per il genere maschile), l’ha ribadito, da ultimo, il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 13 marzo 2012, stabilendo che il rimborso delle spese, dovuto dall’uomo, in favore della madre che ha provveduto da sola al mantenimento del figlio non riconosciuto dal padre, ha natura indennitaria.
Il collegio siciliano, dopo aver dichiarato la paternità naturale contro un uomo cui la donna l’aveva estorta con l’inganno, ha posto a carico di quest’ultimo l’onere di rimborso pro quota – in forma di “indennizzo” coattivo – a favore della donna che aveva mantenuto da sola il figlio.
La ratio sottesa alla pronuncia è da ricercare proprio nell’obbligo di mantenimento che incombe, ex lege, sin dalla nascita del figlio, solo sull’uomo – seppure la paternità naturale gli sia stata fraudolentemente estorta e giudizialmente imposta – restando la donna libera, invece, di sottrarsi a qualsiasi responsabilità (sia pure limitatamente al momento del parto).
Il diritto al rimborso – prosegue il Collegio – spetta jure proprio alla donna, con conseguente diritto di agire in regresso per il recupero della porzione di pertinenza del padre giudizialmente dichiarato.
Fonte: www.cassazione.net
