Non commette violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che, per il tipo di lavoro precario che svolge, a volte salta il versamento dell’assegno di mantenimento.
Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 33319 del 28 agosto 2012.
La sesta sezione penale ha ribaltato il giudizio di colpevolezza della Corte d’appello di Messina che ha condannato un 35enne per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in base alla testimonianza della ex moglie che «quando se lo ricordava, ogni tre o quattro mesi» versava l’assegno di mantenimento attraverso vaglia postali.
Piazza Cavour, invece, ha osservato che i vaglia prodotti dalla difesa hanno dimostrato, tranne qualche eccezione, la regolare effettuazione dei versamenti della somma mensile stabilita dal giudice nel provvedimento di separazione personale dei coniugi.
E ancora, che nel periodo in esame solo sei mensilità su ventuno non furono pagate: ciò a significare, secondo la Corte di legittimità, che l’inadempimento non ha l’elevata frequenza denunciata, tanto da non compromettere il sostentamento del minore fino a realizzare la fattispecie penale contestata; ma, essendo saltuario (perché collegato alla precarietà del lavoro svolto, cameriere con contratto a tempo), non configura la consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza, che costituisce il nucleo essenziale dei delitto previsto dall’articolo 570 Cp. Per questo, la Suprema corte ha annullato la sentenza ritenendo che il fatto non costituisce reato.
Fonte: www.cassazione.net
