La casa va considerata agevolmente divisibile o meno a seconda che a richiedere la divisione sia un uomo (= non agevole) o una donna (= agevole).
E’ questo l’interessante principio che si ricava dalla comparazione di due pronunce della Cassazione: la n. 23631 dell’11 novembre 2011 e la n. 14577 del 21 agosto 2012.
Nel primo caso, la donna avida e vendicativa voleva tutta per sé la villetta su due piani, pur di non cederne un piano all’ex marito: in tal caso la donna va senz’altro assecondata: http://www.genitorisottratti.it/2011/11/cass-se-e-la-donna-proprietaria-dellex.html .
Nel caso più recente, invece, è la donna a richiedere la divisione: ed anche in tal caso va individuato un artificio retorico – speculare, però – per assecondarla, dichiarando, stavolta, l’agevole divisibilità.
E difatti la la seconda sezione civile ha motivato che «in tema di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente predicabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi».
Non basta. Ad avviso del Collegio, il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall’art. 720 cod. civ. postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.
Fonte: www.cassazione.net
