Assegno di divorzio, la busta paga della moglie non prova un reddito più basso
Brusca frenata della Suprema corte sulle cause di esclusione del [falso] affidamento condiviso. La forte conflittualità fra i coniugi non preclude la [falsa] bigenitorialità. Non solo. L’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge non può essere concesso sulla sola base della busta paga, insufficiente, dunque, a dimostrare il divario dei redditi.
Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 12976 del 24 luglio.
In poche parole, ad avviso della prima sezione civile – che ha accolto il ricorso di un padre che chiedeva il [vero] affidamento condiviso delle figlie – il grave conflitto fra genitori non esclude di per sé solo che possa essergli concesso quello falso [quello, cioè, privato dei contenuti qualificanti della bigenitorialità, ex l. 54/2006 – parità dei tempi di convivenza genitore-figlio e mantenimento diretto – grazie all’abusiva invenzione giurisprudenziale della “genitrice collocataria”].
Sul punto il Collegio di legittimità ha motivato che «quanto all’assegno per il coniuge, va precisato che è bensì vero che esso va commisurato alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, purtuttavia, in mancanza di prova, indice di tale tenore di vita può essere l’attuale divario reddituale tra i coniugi». E ancora: ma proprio in relazione a tale divario reddituale la sentenza impugnata non fornisce motivazione adeguata, «limitandosi ad affermare che i redditi dei coniugi sono notevolmente diversi, essendo quello della moglie costituito dallo stipendio di pubblico funzionario».
Fonte: www.cassazione.net
