L’azione esecutiva può essere bloccata solo dalla trascrizione del titolo
La casa familiare può essere pignorata anche se assegnata dal giudice della separazione al coniuge affidatario del figlio. La trascrizione può bloccare la procedura esecutiva.
Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 12466 del 19 luglio 2012, ha respinto il ricorso di una madre che si era vista pignorare, a
causa dei debiti dell’ex, la casa a lei assegnata dal giudice in sede di separazione.
Sul punto la terza sezione civile ha motivato che «l’esistenza di un provvedimento di assegnazione non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene». Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge i dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni».
In altri termini, dice ancora la Corte, « il diritto vantato dall’assegnataria, opponibile a terzo acquirente, non paralizza tuttavia quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell’assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente».
Fonte: www.cassazione.net

allora se mi faccio pignorare la casa da qualcuno e la riscatto me la riprendo?