La prepensionata ha diritto all’assegno di mantenimento dall’ex marito nonostante la prestazione previdenziale. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 10482 del 22 giugno 2012, ha accolto il ricorso di una 56enne che, all’età di quarantadue anni, ha optato per il prepensionamento, rinunciando a una scalata dirigenziale.
La sesta sezione civile, ribaltando la decisione della Corte d’appello di Firenze (che ha giudicato la scelta della donna «poco oculata e rischiosa»), ha ritenuto illegittima la riduzione dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito nonostante sia una prepensionata.
Al riguardo Piazza Cavour, ha osservato, prima di tutto, che è da valutare, sia dal punto di vista giuridico che in relazione alle circostanze familiari e personali, le scelte che hanno determinato tale opzione, comunque in sé legittima in quanto espressione di un fondamentale diritto di libertà della persona.
«Pertanto, – si legge in sentenza – il giudizio non può essere effettuato in base alla situazione determinatasi nell’anno della domanda di prepensionamento, bensì valutando l’attuale adeguatezza dei mezzi della richiedente rispetto al tenore di vita tenuto durante la convivenza matrimoniale e ai suoi presumibili sviluppi, tanto più che, come si sostiene nel ricorso incidentale, l’assegno determinato dal tribunale sarebbe stato calcolato tenendo conto del reddito da pensione della donna non effettivo, bensì come maturato se non si fosse giovata della possibilità di accedere al prepensionamento».
Pertanto, la Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata rinviandola in diversa composizione alla Corte d’appello di Firenze.
Fonte: www.cassazione.net
