Il padre che non versa il mantenimento del figlio non perde il diritto all’affidamento condiviso se ha instaurato con il bambino uno stretto legame affettivo.
Con una sentenza destinata a far discutere, la numero 9534 del 12 giugno 2012, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso incidentale di una donna che chiedeva la revoca dell’affidamento condiviso della figlia perché l’ex non aveva mai versato l’assegno. In altri termini, come ha detto più volte la prima sezione civile, la bigenitorialità è la regola le cui eccezioni sussistono solo in caso di grave pregiudizio per il minore.
In altre occasioni tale era stato considerato il mancato versamento del mantenimento. Ma questa volta no. Secondo la Cassazione il legame affettivo deve prevalere.
D’altronde, si legge in sentenza, «nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, di cui agli artt. 155 e 155 bis c.c. – come riscritti dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, al diritto cioè dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione – l’affidamento condiviso si pone non già, come nel precedente sistema, quale evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo.
La deroga a tale regola opera solo se la sua applicazione risulta pregiudizievole per l’interesse del minore, e, in assenza di tipizzazione normativa delle circostanze ostative, l’individuazione dì tale pregiudizio resta rimessa alla decisione del giudice del caso concreto, da adottarsi con provvedimento che renda conto, in via di eccezione, dell’opportunità dell’affidamento esclusivo, perché uno dei genitori versa in condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per minore.
L’esclusione, e non già l’applicazione della modalità dell’affidamento condiviso, deve pertanto risultare sorretta da motivazione che evidenzi l’inidoneità educativa del genitore, e la non rispondenza all’interesse del figlio dell’adozione del modello legale prioritario di affidamento».
A questi principi si è ispirata la Corte d’Appello di Roma che ha valutato in positivo la relazione padre-figlia, non ostativa all’affido condiviso, svalutando la violazione dell’obbligo del padre di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore della minore nel quadro di un rapporto per ogni altro aspetto positivo ed affettuoso, idoneo a creare un clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita della bambina.
Fonte: www.cassazione.net
Si noti la furbesca dimenticanza della Cassazione, laddove argomenta su regole ed eccezioni: riconosce la regola dell’affido condiviso, rispetto al quale l’esclusivo si atteggia ad eccezione; ma dimentica la regola del mantenimento diretto (che è proprio alla base della presunta omissione che già le corti di merito imputavano al padre), rispetto al quale l’assegno perequativo, nella l. 54/2006, andrebbe applicato solo “ove necessario”.
In sostanza – al di là dei cervellotici parametri indicati dalla stessa 54 – l’assegno perequativo si rende necessario solo quando siano sperequati: A) i tempi di convivenza dei genitori col minore; B) i redditi dei genitori; C) entrambi i precedenti parametri.
Com’è arcinoto, le giurisdizioni di ogni ordine e grado hanno adottato – con sospetta unanimità – uno stratagemma (non solo extra-giuridico, ma anche contra legem) affinché ricorra SEMPRE il parametro A): la “collocazione prevalente”.
Sotto l’ipocrita bandiera dell'”interesse del minore”, si tratta, con lapalissiana evidenza, di stratagemma volto a garantire un vantaggio economico all’adulta.
Quindi, nel caso di specie, l’intera pronuncia risulta del tutto ultronea e frutto unicamente delle manipolazioni giurisprudenziali: perché, con ogni probabilità, la doglianza sulla mancata corresponsione dell’assegno non aveva ragion d’essere già in radice, nel senso che, assai probabilmente (caso di redditi pressocché equivalenti) non avrebbe mai dovuto essere disposto un assegno di mantenimento (che resta un’eccezione): a patto, naturalmente, che i tempi di frequentazione col minore fossero stati, già in radice, disposti in modo equilibrato.
