Cass – L’uomo che osi precettare una donna va condannato per lite temeraria

Il giudice d’appello riforma la sentenza di primo grado che poneva le spese di giudizio a carico del marito; il quale fa scattare subito il precetto per ottenere la restituzione delle somme versate, ma ne ricava soltanto una condanna per lite temeraria.
In giurisprudenza la questione è controversia: esiste un orientamento secondo cui l’obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva scatterebbe per la sola riforma della pronuncia. Ma risulta invece prevalente l’indirizzo secondo cui è meglio non abilitare la parte processuale a estrapolare un titolo esecutivo da una sentenza che non lo contiene espressamente.
A questo filone maggioritario dà continuità la sentenza 9287/12, pubblicata l’8 giugno dalla terza sezione civile della Cassazione; con l’avvertenza che deve tuttavia escludersi la condanna per responsabilità aggravata a carico del precettante cui nessuna colpa può addebitarsi a causa del contrasto esistente fra gli stessi giudici della Suprema corte. 
Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso del precettante condannato per lite temeraria. Sbaglia la Corte territoriale secondo cui la condanna ex articolo 96 Cpc sarebbe giustificata perché l’azione esecutiva è stata avviata in modo imprudente dal marito separato, consapevole dell’onere di promuovere un’autonoma azione restitutoria in caso di mancato pagamento di quanto dovutogli. È vero: l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile. Nel nostro caso il giudice d’appello “incriminato” si limita a riformare la sentenza di primo grado, compensando gli oneri dei due gradi di giudizio. E il marito decide di procedere in executivis, invocando l’indirizzo minoritario che prefigura come implicita la condanna dell’accipiens alla restituzione in favore del solvens degli importi ricevuti (questa lettura si giustifica per esigenze di economia processuale).
Si tratta tuttavia di un orientamento, osservano gli “ermellini”, che rischia di creare più problemi pratici di quanti conta di risolverne: il titolo esecutivo, che in realtà nella sentenza non esiste, darebbe senz’altro luogo a ogni sorta di contestazione, soprattutto nei dettagli. Meglio, allora, confermare l’indirizzo secondo cui sono ben azionabili nella fase di gravame delle pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado, ma va riconosciuta l’utilità della condanna ad hoc proprio in vista della necessaria precostituzione di un titolo esecutivo, escludendo in modo speculare la sufficienza della mera sentenza di riforma.
La Suprema corte decide nel merito escludendo in radice ogni colpa nella condotta processuale del precettante.
Fonte: www.cassazione.net

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