CdA Roma – Prime crepe nel demenziale principio del “pregresso tenore di vita”?

L’assegno di divorzio può essere ridotto se, al netto del contributo per i figli, il genitore obbligato ha a disposizione una somma inferiore rispetto all’ex. 
A questa interessante conclusione è giunta la Corte d’Appello di Roma che, con una sentenza del 23 marzo 2012, ha accolto i ricorso presentato da un papà contro la decisione del Tribunale che lo aveva condannato a versare 500 euro alla ex. 
Ma l’uomo doveva versare altrettanto alla figlia legittima e a quella naturale. La sua disponibilità mensile si riduceva quindi a 600 euro scarsi. Per questo la Corte ha accolto in parte i motivi della difesa riducendo a 300 euro il contributo in favore dell’ex.
I giudici hanno applicato, almeno sulla carta, il principio per cui, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, s’impongono l’accertamento della situazione economica familiare al momento della cessazione della convivenza matrimoniale e la sua comparazione con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia, per verificare se quest’ultima gli permetta di conservare il tenore di vita corrispondente a quello precedente. 
In realtà il principio desta interesse perché l’assegno di divorzio è stato ridotto sulla base di una comparazione attuale dei redditi, svincolata dal tenore di vita in costanza di matrimonio.
Fonte: www.cassazione.net

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