L’ex coniuge che ha sempre vissuto nella casa familiare ha diritto all’attribuzione dell’immobile indivisibile, pagando un conguaglio al comproprietario, anche dopo la revoca dell’assegnazione da parte del giudice della separazione. Non solo. Per il periodo che ha abitato la casa contro la volontà dell’ex non deve corrispondere alcuna indennità se l’altro ha tollerato la situazione. Di più. Il marito deve partecipare a spese condominiali straordinarie e alle imposte.
Sono questi i principi sanciti dal Tribunale di Roma con una sentenza del 24 marzo 2012.
Il giudice ha spiegato che l’articolo 720 Cc stabilisce, in ordine successivo, che lo scioglimento della comunione possa farsi: tramite l’attribuzione per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi fa richiesta di attribuzione, si fa luogo alla vendita all’incanto.
La legge prevede chiaramente che la vendita all’incanto rappresenta l’extrema ratio cui ricorrere quando nessun comproprietario intenda esercitare la facoltà di attribuzione dell’intero, con i conseguenti addebiti.
Fra l’altro, il criterio della quota maggiore non è tassativo (preferibilmente) e si può procedere all’attribuzione del bene immobile anche a favore del comproprietario istante, che non sia titolare della maggior quota, bensì della quota inferiore o pari rispetto a quella degli altri.
Sul fronte dell’indennità, il Tribunale, bocciando la richiesta dell’ex marito che aveva tollerato che la moglie continuasse l’occupazione anche dopo la revoca dell’assegnazione della casa familiare, ha sancito che in tema di divisione giudiziale immobiliare, se la natura di un bene oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l’idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l’uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale; ne consegue che, il comproprietario il quale utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al contitolare del bene comune che non ha manifestato l’intenzione di utilizzare direttamente il medesimo bene.
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