La Cass: “Lo scopo della ‘collocazione del minore’ è garantire economicamente la madre”

Dal momento in cui cessa effettivamente la convivenza diventano efficaci le statuizioni in materia di affidamento e i consequenziali provvedimenti di natura economica.
Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 7905 del 18 maggio 2012, ha accolto il ricorso di un padre che chiedeva che la decorrenza dell’assegno di mantenimento del figlio, partisse dalla cessazione della convivenza in corso di causa con la ex. 
La prima sezione civile ha ritenuto che «la fondatezza dell’obbligazione di contribuire al mantenimento del figlio decorre dal momento in cui viene a cessare la convivenza fra i genitori, operando, quanto al periodo anteriore, la presunzione di una partecipazione in misura proporzionale alle proprie risorse di ciascuno di essi alla cura e al mantenimento della prole, facendo decorrere l’assegno posto a carico del marito dal momento della domanda». Insomma, spiegano gli Ermellini che se l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale è in qualche misura caudatario dell’affidamento o della collocazione della prole presso l’altro genitore, è evidente che solo dal momento in cui cessi effettivamente la convivenza divengano efficaci le statuizioni in materia di affidamento, e, con esse, i consequenziali provvedimenti di natura economica. 
Pertanto, Piazza Cavour, cassa il provvedimento impugnato relativo al motivo accolto e rinvia in diversa composizione alla Corte d’appello di Roma per il nuovo giudizio.
Fonte: www.cassazione.net

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