Per la disposizione dell’assegno di mantenimento è irrilevante la situazione della famiglia di provenienza dell’ex marito: è da prendere in considerazione solo la capacità reddituale di quest’ultimo.
Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 7771/12 pubblicata il 17 maggio, con la quale si accoglie il ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte d’appello di Brescia di contribuire mensilmente al mantenimento del figlio minorenne con una cifra pari a 1.200 euro [con cui campa un’intera famiglia di operai – ndr].
La prima sezione civile, ribaltando il giudizio della Corte di merito, ha ritenuto legittima la domanda del ricorrente di ridurre l’assegno di mantenimento, osservando «come il provvedimento in esame sia caratterizzato da un lato, da mere petizioni di principio (“l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori deve essere quantificato considerando le esigenze del minore in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”) e dall’altro, da un mero riferimento alla motivazione della decisione di primo grado (“appare pienamente condivisibile il giudizio del tribunale”), senza alcuna disamina delle censure, sebbene sinteticamente enunciate nella parte narrativa, proposte al riguardo dal reclamante, e correttamente riportate, nel rispetto del principio di autosufficienza, nel ricorso principale.
Inoltre, risulta irrilevante la “situazione familiare di provenienza” dell’uomo in assenza di qualsiasi specificazione circa la natura, l’entità e la rilevanza di eventuali apporti [se la famiglia d’origine di lui gli aveva regalato la casa familiare, è assai probabile che, con la “collocazione”, la madre l’abbia già rubata – ndr].
E ancora, Piazza Cavour ha ribadito il principio secondo cui «ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e con i cinque criteri per realizzare tale principio di proporzionalità nel caso concreto: attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Fonte: www.cassazione.net
