Non mantenere il figlio nato prima del matrimonio è reato solo se la paternità è dimostrata

Il reato di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza in favore del figlio naturale, nato prima del matrimonio, scatta solo nel caso in cui la paternità sia dimostrata, essendo insufficiente la testimonianza della madre. 
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15952 del 26 aprile 2012, ha annullato con rinvio la condanna inflitta a un 46enne di Firenze che non aveva contribuito al mantenimento del figlio nato prima del matrimonio. 
La donna aveva testimoniato circa il riconoscimento del bambino da parte del padre naturale. Questo era sembrato sufficiente al Tribunale e alla Corte d’Appello a far scattare la responsabilità penale a carico dell’uomo che, di fatto, non si era mai occupato del bambino. 
Ora la sesta sezione penale ha completamente ribaltato il verdetto. Infatti ad avviso del Collegio di legittimità nell’ipotesi del minore nato in costanza di un matrimonio «l’obbligazione in capo al padre ex art.570 del codice penale di non far mancare i mezzi di sussistenza al bambino sussiste in funzione della presunzione di paternità stabilita dal codice civile e si protrae fino all’esperimento con successo del disconoscimento della paternità, operativo peraltro ex nunc e non ex tunc». Ma non è tutto.
Al contrario nell’ipotesi del minore non nato in costanza di matrimonio la menzionata obbligazione in capo al padre naturale presuppone la prova della filiazione, da acquisirsi o mediante l’atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l’applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell’art.3 cpp.
Fonte: cassazione.net

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