Cass – Il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione è immediatamente esecutivo

Accolto il ricorso di un padre che chiedeva il pignoramento dell’auto della moglie per mancato versamento ai figli dell’assegno

Dietrofront della Suprema corte sulla modifica delle condizioni di separazione. Il provvedimento adottato dal giudice è immediatamente esecutivo ed è quindi da solo titolo idoneo per pignorare i beni del coniuge inadempiente. 
Lo ha sancito la prima sezione civile della Suprema corte che, con la sentenza n. 4376 del 20 marzo 2012, prendendo coscientemente le distanze da un precedente contrario, ha aderito all’interpretazione dell’articolo 710 c.p.c. prospettata da una parte della dottrina. 
Ecco il nuovo principio affermato dal Collegio a metà delle lunghe motivazioni: «il provvedimento di chiusura del procedimento di modifica delle condizioni di separazione (tanto consensuale che giudiziale), previsto dall’art. 710 cod. proc. civ., è immediatamente ed automaticamente esecutivo per quanto si desume all’interno dello stesso art. 710, restando, invece, esclusa la sua soggezione alla disciplina della norma generale del procedimento camerale, di cui all’art. 741 cod. proc. civ.». 
Non solo. Gli Ermellini hanno inoltre precisato che «le conclusioni raggiunte si giustificano (come non ha mancato di rilevare una dottrina) sia per il procedimento di modificazione delle condizioni di una separazione pronunciata all’esito di un procedimento contenzioso, sia per il procedimento di modificazione delle condizioni di una separazione consensuale, atteso che l’art. 710 c.p.c. prevede una disciplina unica per l’uno e per l’altro caso e considerato che se, nel secondo caso, le modificazioni vengano rese sull’accordo delle parti, l’esecutività del provvedimento definitivo (da spendere se poi taluno dei coniugi non voglia osservarle) si giustifica a maggior ragione per il carattere lato sensu negoziale del provvedimento, mentre, se vengano rese a seguito di lite, viene meno qualsiasi rilievo della pregressa separazione consensuale».

Fonte: www.cassazione.net

L’Associazione Genitori Sottratti, ricorda agli Amici, Simpatizzanti e Associati 2011, che è aperta la Campagna di Adesione Associativa 2012

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