Figlio maggiorenne legittimato ad intervenire nel giudizio di separazione o divorzio per ottenere il mantenimento

Il figlio maggiorenne può, dopo la legge sull’affido condiviso, intervenire direttamente nella causa di divorzio o di separazione dei genitori per ottenere il mantenimento. 
A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4296 del 19 marzo 2012, ha respinto il ricorso di un padre che lamentava una decisione sbagliata da parte dei giudici territoriali di Venezia che avevano ammesso nel giudizio di separazione dalla moglie l’intervento del figlio maggiorenne ma non ancora indipendente sul fronte economico. 
La questione crea da tempo un acceso dibattito giurisprudenziale e in dottrina. Una netta divisione, dunque, fra chi pende per legittimare l’intervento dei ragazzi nel giudizio di separazione e chi invece lo esclude. Ma, spiegano gli Ermellini, dopo la legge sull’affido condiviso i figli possono senz’altro avere una posizione paragonabile a quella dei genitori che da decenni chiedono per loro il mantenimento. 
Ad avviso del Collegio di legittimità, la soluzione del problema non può prescindere dalla coesistenza, quanto meno in astratto, di due posizioni giuridiche meritevoli di tutela: quella del genitore convivente, diretta ad ottenere l’attribuzione di un assegno di contribuzione sulla base delle immutate norme contenute negli artt. 147, 148 c.c., al fine di assolvere i propri doveri senza dover anticipare la quota gravante sull’altro coniuge; quella di figlio avente diritto al mantenimento ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo. 
Non solo. La prospettiva di risolvere in concreto il possibile conflitto tra le suindicate pretese, nell’ambito del medesimo contesto, vale a dire nei giudizi di separazione o di divorzio, è intrinseca nella formulazione del citato art. 155-quinquies c.c. che, a prescindere dalla sedes materiae, pur significativa appare rivolto proprio al giudice della crisi familiare, chiamato ad adottare – sulla base di una prudente valutazione delle concrete emergenze del caso (dalla necessità del figlio di allontanarsi per motivi di studio al fondato timore, sul fronte opposto, di incapacità di amministrarsi o di disperdersi in acquisti inutili non senza considerare l’esigenza di valutare apporti e le spese del genitore convivente) – quella diversa determinazione in deroga al principio generale.
Fonte: www.cassazione.net

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