Cass: L’assegnazione-casa è nell’interesse della donna, non del minore

…Tant’è vero che, se dev’essere revocata, la donna va indennizzata dall’uomo.

La revoca dell’assegnazione della casa familiare alla moglie divorziata costituisce un elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, in quanto essa incide negativamente sulla situazione economica, perché potrebbe far derivare un peggioramento della condizione dell’ex moglie, tale da renderla insufficiente ai fini della conservazione di un tenore di vita conforme a quello avuto durante il matrimonio.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3922 del 12 marzo 2012
La prima sezione civile ha ricordato che «la revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto della donna a percepirlo e il corrispondente obbligo dell’uomo a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno; con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione». 
Inoltre, che «è evidente che una valutazione di congruità sottende una giudizio di merito, scevro da qualsiasi automatismo, circa la necessità di riequilibrare la situazione deteriore, accertata in concreto, determinatasi in seguito alla perdita dell’assegnazione della casa coniugale, pur se disposta in funzione esclusiva dell’interesse della prole».
La Corte di legittimità, insomma, osservando nella specie gli elementi fattuali, quali la comproprietà dell’immobile e l’ammontare dei rispettivi redditi, deve constatarsi come, sotto il profilo giuridico, la decisione impugnata sia sostanzialmente corretta, laddove ha affermato la «congruità» dell’aumento dell’assegno divorzile in favore della donna «in considerazione del venire meno dell’assegnazione» dell’immobile.
Fonte: www.cassazione.net

L’Associazione Genitori Sottratti, ricorda agli Amici, Simpatizzanti e Associati 2011, che è aperta la  Campagna di Adesione Associativa 2012

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