Se lasci il tetto coniugale…è tuo l’addebito

Separazione personale: l’abbandono del tetto coniugale senza una valida ragione fa scattare in via automatica l’addebito
di Anna Costagliola
L’abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e
senza una valida ragione fa scattare automaticamente l’addebito. A
maggior ragione se il coniuge che ha reciso la coabitazione lo ha fatto
per intraprendere una convivenza more uxorio. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2059 del 14 febbraio 2012.
L’iter argomentativo seguito dalla Corte parte dalla previsione di cui
all’art. 151, co. 2, c.c., il quale stabilisce che il giudice,
pronunciandosi sulla separazione, dichiara, ove ne sia richiesto, a
quale dei coniugi sia addebitabile l’intollerabilità della prosecuzione
della convivenza (o il grave pregiudizio che questa comporta
all’educazione della prole), in considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri del matrimonio. Sulla parte che richieda l’addebito
della separazione all’altro coniuge grava l’onere di provare sia la
contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal
matrimonio, sia l’efficacia causale di tale comportamento nel rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per consolidata
giurisprudenza della stessa Corte di legittimità, in tema di separazione
tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale
rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando
normalmente la intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di
regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della
separazione al coniuge responsabile.
Nella fattispecie in oggetto si
aggiunge, poi, un ulteriore elemento, accanto alla violazione
dell’obbligo di fedeltà, che vale a suffragare, ancor di più, la
decisione di addebito della separazione. Risulta, infatti, dagli atti di
causa che il marito aveva abbandonato il domicilio coniugale già anni
prima dell’inizio della causa di separazione, proprio al fine di
instaurare la relazione more uxorio con un’altra donna. Nella
valutazione della cause della crisi coniugale l’abbandono del tetto
coniugale, se volontario, unilaterale e definitivo, presenta dei
connotati di particolare gravità che impediscono di ricondurlo al rango
delle altre cause di addebito della separazione, non essendo predicabile
per esso, come conseguenza, la intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, alla quale si pone, invece, direttamente fine mediante una
decisione unilaterale. Questo è il motivo per cui a tale comportamento è
normalmente riconducibile, in via automatica, l’addebito della
separazione.
Tiene a precisare, tuttavia, la Corte come l’abbandono
del tetto coniugale possa, anche al di fuori della separazione di fatto,
avere delle giustificazioni. Innanzitutto l’art. 146 c.c. contiene la
espressa previsione che la proposizione della domanda di separazione
costituisce giusta causa dell’allontanamento dalla residenza familiare.
Più in generale, poi, ci sono dei casi in cui tale contegno risulta non
solo giustificato ma persino necessario per tutelare l’integrità
psicofisica delle parti, come confermato da quella giurisprudenza per la
quale, se i fatti accertati a carico di un coniuge violano norme
imperative (andando a minare l’incolumità fisica, morale e sociale
dell’individuo) e travolgono i basilari principi di solidarietà e
rispetto doverosi nei confronti dell’altra persona, questi possono
portare ad escludere, nel caso concreto, l’addebitabilità della
separazione in capo al coniuge che a quei fatti tenti di sottrarsi
allontanandosi.
Tanto premesso, gli Ermellini giungono ad affermare
il principio di diritto in virtù del quale il coniuge, il quale provi
che l’altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la
residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione, non deve
ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento
illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della
convivenza e degli obblighi ad essa conseguenti. Grava, piuttosto,
sull’altra parte l’onere di offrire la prova contraria, dimostrando che
il comportamento tenuto sia stato sorretto dalla giustificazione della
preesistenza di una situazione di intollerabilità della coabitazione,
nonostante l’assenza della giusta causa prevista dall’art.146 c.c.

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