Quando madre e figlia parassite colludono per scroccare all’uomo casa e mantenimento

La figlia adulta non ha diritto al mantenimento da parte del padre separato qualora si rifiuti di lavorare nell’azienda di famiglia perché l’attività non è attinente alla laurea conseguita.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 610 del 17 gennaio 2012, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Napoli che, ribaltando quella del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, aveva revocato la parte dell’assegno di mantenimento corrisposto alla ex e in favore della figlia ormai adulta e laureata.
La ragazza, che aveva studiato per la conservazione e restauro dei beni culturali, aveva sempre rifiutato di lavorare nell’azienda di famiglia, una società di costruzioni. Per questo i giudici di merito avevano deciso di revocare la parte dell’assegno destinato alla giovane.
La decisione è stata resa definitiva sul punto dalla Suprema corte che ha motivato che in relazione al diniego di assegno paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne – da cui è legittimamente derivata pure la revoca dell’assegnazione alla madre della casa coniugale – le avversate statuizioni si rivelano irreprensibilmente ed attendibilmente fondate non già su clausola di stile, come sostenuto dalla ricorrente, ma sulla puntuale verifica delle condizioni personali ed economiche dell’ormai trentaseienne e titolare di rendita immobiliare nonché di titolo di studio universitario e, dunque, in grado di attendere ad occupazioni lucrative ingiustificatamente, invece, da lei rifiutate, laddove anche il rilievo della ricorrente, circa l’erroneo richiamo della sua laurea in architettura piuttosto che in conservazione e restauro di beni culturali, non appare decisivo, pure in rapporto al possibile suo inserimento lavorativo nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta dal padre in ambito edilizio.
Fonte: www.cassazione.net
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