14 dicembre 2011 – La titolare di una “pensione d’oro” ha comunque diritto all’assegno di divorzio dall’ex marito benestante. Necessario per il giudice considerare le condizioni economiche godute in costanza di matrimonio.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26759 del 13 dicembre 2011, ha respinto il ricorso di un uomo condannato a versare all’ex, titolare di una pensione di circa 2mila euro al mese, l’assegno di divorzio.
La vicenda ha creato disparità di opinioni fra i giudici. Infatti il Tribunale aveva respinto l’istanza volta a ottenere l’assegno ma la decisione era stata poi ribaltata in appello.
Ora la Cassazione ha reso definitiva quest’ultima pronuncia precisando che «il diritto all’assegno divorzile va accertato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio».
4 gennaio 2012 – Ha diritto all’assegno di divorzio da parte dell’ex anche chi lavora se durante il matrimonio il tenore può essere definitivo di «media agiatezza». Non servono indagini più approfondite, sono sufficienti i redditi. Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 28824 del 27 dicembre 2011.
La prima sezione civile ha confermato il diritto all’assegno di divorzio (300 euro) in favore di una donna che, pur avendo un buon impiego, chiedeva un contributo ulteriore. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma le hanno dato ragione motivando che andava tenuto in considerazione un tenore di vita di «media agiatezza» avuto dalla coppia durante il matrimonio.
Lui ha contestato la decisione di fronte ai giudici di Piazza Cavour ma senza successo. Il Collegio di legittimità ha respinto il ricorso sottolineando che «l’assegno divorzile trova il suo presupposto nella inadeguatezza dei mezzi economici (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e ogni altra utilità di cui può disporre) dal coniuge richiedente e specificamente nella insufficienza dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e nell’esigenza di un tendenziale ripristino della precedente condizione di equilibrio».
Non solo: «Per quanto non sia stata svolta una specifica indagine probatoria diretta a determinare il tenore di vita del nucleo familiare nel corso del matrimonio, la Corte di appello ha ritenuto di poterlo definire come uno stato di media agiatezza».
Fonte: www.cassazione.net
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Ovviamente non si rendono conto, oppure se ne rendono perfettamente, che tutte queste sentenza non faranno altro che far diminuire i matrimoni. E rovineranno le famiglie, e graveranno sulle casse già indebitate dello Stato.