CdA Roma – Anche le madri possono essere sbeffeggiate col falso condiviso

Anche le madri possono essere punite con la nostra invenzione della “collocazione prevalente”: ciò che conta è che i tempi di frequentazione siano accuratamente sperequati e che un genitore risulti “vincente” sull’altro, onde mantenere vivo il conflitto. Questo è il senso espresso dalla CdA di Roma con la seguente sentenza.

Ha diritto ad ottenere l’affido condiviso, che è oggi la regola, anche il genitore che ha « difficoltà relazionali» con il ragazzo che dichiara espressamente di voler stare con l’altro genitore. 
Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza n. 4877/2011, ha respinto il ricorso di un padre che chiedeva l’affido esclusivo del figlio perché questo aveva manifestato la volontà di non voler stare con la madre e di avere con lei «difficoltà relazionali». 
«Quanto al merito dell’appello presentato da lui – si legge in sentenza – , non può trovare accoglimento la richiesta di affidamento esclusivo del minore, non risultando provato che la madre sia inidonea a gestire l’affidamento condiviso (che costituisce la regola sul piano normativo): in particolare va rilevato che il minore, ascoltato da questa Corte, pur dichiarando di gradire la permanenza presso il padre e di avere attualmente difficoltà a relazionarsi con la madre, ha però manifestato la sua disponibilità, con la ripresa dell’attività scolastica, a recarsi da lei due pomeriggi la settimana mentre dalla consulenza d’ufficio espletata nel processo di primo grado emerge che il ragazzo, nel non breve periodo in cui è stato collocato presso la madre, aveva con lei un intenso legale affettivo ed ha ottenuto un buon rendimento scolastico».
D’altronde la relazione del neuropsichiatra della Asl evidenza come il legame affettivo del minore con la madre sia fortissimo e l’attuale stato di disagio inerisce a difficoltà evolutive adolescenziali, per le quali è prevalso nel minore il bisogno di modelli identificativi maschili, costituiti dal padre e dai fratelli ma nulla si rinviene nelle citate relazioni né in quelle dei Servizi Sociali che consenta di ritenere pregiudizievole per il minore l’affidamento congiunto pertanto, in difetto di tale pregiudizio, non può il minore essere affidato al padre in via esclusiva.
Fonte: www.cassazione.net

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