Trattasi, precisa il collegio, di jurisdictio avibus ridens, cioè di sentenza che fa ridere i polli; eccola:
L’assegno di mantenimento può essere concesso dal giudice della separazione sulla base della sola attendibile ricostruzione della disparità economica tra i coniugi, non essendo necessario acquisire l’esatto importo dei redditi percepiti da ciascuno.
È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza n. 4877/2011, ha respinto la richiesta di revoca del mantenimento presentata da un ex marito che viveva con il figlio.
In particolare il Collegio ha ricordato che ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è necessario
che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica fra i due coniugi.
Per il relativo apprezzamento devono essere prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti, comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica.
Inoltre, non è necessaria la determinazione dell’esatto importo dei redditi percepiti attraverso l’acquisizione di dati numerici, bastando a tal fine un’attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l’erogazione, dall’uno all’altro coniuge, di una somma corrispondete alle sue esigenze.
Fonte: www.cassazione.net
L’Associazione Genitori Sottratti, ricorda agli Amici, Simpatizzanti e Associati 2011, che è aperta la -Campagna di Adesione Associativa 2012 –
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