In base al principio talis mater talis filia, la figlia di madre-sanguisuga può, per proprietà transitiva, subentrare nello sfruttamento del padre.
Deve continuare a versare il mantenimento alla figlia adulta e che lavora con contratto a progetto il padre obbligato all’assegno. La precarietà dell’impiego allunga i doveri verso i ragazzi.
Lo ha ricordato la Corte d’Appello di Roma che ha sancito l’obbligo di un padre separato di versare alla moglie, in favore della figlia adulta, un assegno di mantenimento perché la ragazza non aveva ancora un lavoro stabile ma solo un contratto a progetto.
Ad avviso dei giudici, il dovere di mantenimento della figlia maggiorenne, gravante sul padre separato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex articolo 156 c.c., cessa solo all’atto del conseguimento, da parte della figlia, di uno status di autosufficienza economica, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità, quale che sia, acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato.
Ne consegue che, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell’obbligo di contributo al mantenimento della figlia a carico del padre non affidatario.
Dunque, non qualsiasi reddito e qualsiasi attività produttiva di reddito fa venir meno il dovere di mantenimento della figlia maggiorenne, ma solo il raggiungimento di uno status di autosufficienza economica per come sopra detto, la cui prova incombe chiaramente al soggetto obbligato.
Fonte: www.cassazione.net

Ma quando finirà questa assurdità?