Cass. – Se è la donna proprietaria dell’ex casa familiare, questa va considerata “non agevolmente divisibile”, anche se su due piani

Non può essere revocata l’assegnazione della casa familiare in favore della moglie proprietaria e affidataria dei minori per permettere all’ex di vivere nel piano sottostante, se la divisibilità della porzione immobiliare non è agevole.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23631 dell’11 novembre 2011, ha accolto il ricorso di una donna, proprietaria dell’immobile e affidataria dei figli, alla quale la Corte d’Appello aveva revocato l’assegnazione della casa familiare per permettere all’ex di vivere al piano di sotto.
Una, su tutte, la circostanza che è pesato sulla decisione degli Ermellini: la non agevole divisibilità della porzione immobiliare.
Sul punto i giudici motivano infatti che «non può disporsi l’assegnazione parziale della casa coniugale a meno che l’unità immobiliare in contestazione sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile».
Nel caso di specie, – in difetto di prova, da parte dell’ex marito, sull’autonomia e distinzione della porzione immobiliare, sita al piano sottostante, dalla restante parte dell’abitazione coniugale (circostanza che, se provata, avrebbe portato ad escludere tale porzione dalla disciplina dell’assegnazione); e in difetto di prova sull’eccedenza di tale porzione rispetto alle esigenze familiari, e sulla sua agevole divisibilità – non poteva procedersi alla assegnazione parziale in favore di lui della porzione sita al piano sottostante».
Fonte: www.cassazione.net
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