Cass. – Anche dopo il divorzio il padre ha l’obbligo di pagare l’università al figlio

Il padre è obbligato, anche dopo lo scioglimento del matrimonio, a contribuire al mantenimento e all’assistenza dei figli: sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie.
Così la Corte di cassazione, con una sentenza del 13 ottobre 2011, ha rigettato il ricorso di un divorziato obbligandolo a esborsi ulteriori in favore della figlia.
Il caso. Una coppia di divorziati ha stipulato inter partes un accordo con il quale l’uomo si era assunto l’obbligo di corrispondere mensilmente un assegno come contributo ordinario al mantenimento della figlia.
La Corte di appello di Torino ha accolto il ricorso dell’ex moglie che rivendicava la metà della somma sborsata per il mantenimento universitario della prole, considerandola spesa straordinaria, e condannando l’ex marito al pagamento.
Piazza Cavour, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto che “i diritti e i doveri dei genitori verso i figli non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di divorzio, rimanendo invariato l’obbligo di contribuzione a carico dei genitori”.
Fonte: www.cassazione.net
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