Trib. Varese – No all’affido esclusivo alla madre: al padre idoneo va riconosciuto il falso-condiviso, in modo che resti ugualmente escluso

L’affido condiviso, introdotto dalla legge 54/2006 sulla scorta di analoghe esperienze europee, è ispirato al principio di bigenitorialità, laddove con la separazione personale dei coniugi-genitori non si configura necessariamente l’affidamento esclusivo dei figli a uno di loro.
In caso di contrasti, le responsabilità risultano specificamente ripartite fra i genitori e i relativi periodi di permanenza della prole presso ciascuno, diversamente dal vecchio affido congiunto che imponeva piena cooperazione fra le parti. Detto istituto costituisce oggi la regola generale, cui può derogarsi unicamente quando la sua applicazione sarebbe «pregiudizievole per l’interesse del minore», non rilevando la mera conflittualità fra genitori che ne determinerebbe un’applicazione soltanto residuale, e richiedendosi invece, secondo la più recente giurisprudenza, l’eventuale insostenibilità della situazione.
La bigenitorialità è ormai un principio fondamentale dell’ordinamento e ammette soltanto eccezioni serie. In caso di separazione o divorzio, dunque, l’affido condiviso dei figli è la regola cui si può derogare soltanto se si rischia di nuocere al minore.
Ma per farlo serve una prova rigorosa dell’eventuale lacuna – caratteriale, culturale o sociale – che caratterizza uno dei due genitori. E se uno di loro si è rifatto una vita, con una nuova famiglia di fatto, in cui è nato anche un figlio, egli, onerato dell’assegno divorziale, può ben ottenerne la riduzione o addirittura la soppressione.
È quanto emerge da una sentenza pubblicata dalla prima sezione civile tribunale di Varese (giudice estensore Giuseppe Buffone).
Quando l’amore finisce e ci sono dei figli, ammonisce il Tribunale, ciascuno deve saper mettere da parte i risentimenti e distinguere il piano orizzontale del coniugio da quello verticale della genitorialità e non valutare l’ex coniuge in ragione della condotta in veste di partner.
Risultato: ottenere l’affido esclusivo sarà sempre più difficile, dal momento che è richiesta rispetto all’altro genitore la prova rigorosa di una “tara” in fatto di genitorialità che sia potenzialmente lesiva degli interessi del minore.
Quanto all’aspetto economico, non si può negare legittimità alla nuova famiglia di fatto dell’onerato, che nella specie ottiene una riduzione dell’assegno divorzile in ragione della nascita di un altro figlio dalla nuova unione.
Si tratta di un’opzione indicata ormai indicata anche dalla giurisprudenza di legittimità, laddove la convivenza è connotata dalla coabitazione dei partner e dalla serietà e stabilità del legame: circostanze confermate, nel caso risolto dal giudice lombardo, dall’arrivo di una nuova nascita nel nucleo familiare di recente formazione. Infine: è vero che l’articolo 155-quinquies Cc propende per il versamento del mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, ma si tratta di norma derogabile dal giudice. Spese di giudizio compensate.
Fonte: www.cassazione.net

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