Scopo del concorso delle norme – spiegano gli Ermellini – è far sì che l’uomo paghi, e la donna incassi. Sempre.
Contro l’ex marito che non versa l’assegno divorzile e fa mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore è corretta la contestazione, congiunta e concorrente, delle due fattispecie criminose sanzionate dall’articolo 12 sexies della legge 898/70 (la “Fortuna-Baslini” in tema di divorzio) e l’articolo 570 Cp (“Violazione degli obblighi di assistenza famigliare”): fra i due illeciti si può ben configurare il regime di concorso formale eterogeneo. Lo precisa una sentenza pubblicata il 26 settembre dalla sesta sezione penale della Cassazione.
Basta il mancato versamento dell’assegno periodico divorzile a far scattare il reato previsto e punito dall’articolo 12-sexies della legge 898/70: quando poi il comportamento omissivo dell’onerato, dopo lo scioglimento del matrimonio, si traduce nel far mancare contemporaneamente i mezzi al bambino, scatta il concorso formale eterogeneo con il reato di cui all’articolo 570 Cp.
Inutile, per il marito-padre inadempiente, sottolineare di avere effettuato cospicui versamenti all’ex moglie prima della sentenza di divorzio: si tratta di somme, spiegano i giudici con l’ermellino, che riguardano accordi fra coniugi proiettati sulla programmata separazione coniugale. Le condotte contestate, quindi, risultano ben successive.
Né vale al condannato eccepire l’inesistenza di un reale stato di bisogno da parte della figlia: l’obbligo dell’onerato resta anche quando a provvedere alle esigenze del minore sia l’altro genitore o i congiunti di quest’ultimo.
Restano confermate, insomma, le statuizioni del giudizio di appello in cui il reo ottiene tuttavia una significativa riduzione di pena grazie al riconoscimento del vincolo della continuazione.
Ma attenzione: il beneficio della sospensione condizionale della pena risulta subordinato al pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile: 50 mila euro. E ora ci sono anche mille euro da pagare alla cassa delle ammende, più le spese processuali.
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito
