L’assegno di mantenimento in favore dei figli, in pendenza del giudizio di revisione dello stesso per intervenuto raggiungimento della indipendenza economica di questi, deve essere comunque corrisposto e percepito fino alla pronuncia giudiziale. Non rileva, infatti, il momento in cui sono maturati i presupposti per la modifica o la soppressione dell’assegno ma la data della domanda di modificazione.
Così la sesta sezione civile della Suprema corte di cassazione, con la sentenza 19108 del 16 settembre 2011 ha precisato che gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire non già al momento dell’accadimento innovativo ma alla data della domanda di modificazione. Pertanto, il coniuge non affidatario può sospendere la corresponsione dell’assegno di mantenimento solo dopo che il Tribunale ha formalizzato in un provvedimento giudiziale la revoca dell’obbligo e non invece dal momento in cui si è verificata la circostanza innovativa giustificatrice.
La sentenza – che trae origine dal ricorso presentato dalla moglie affidataria, alla quale il marito, appreso che i figli erano diventati economicamente indipendenti, non aveva più corrisposto l’assegno di matenimento, chiedendo altresì giudizialmente la revoca dello stesso – pur riconoscendo tra le righe il venir meno dell’obbligo di mantenimento in favore dei figli economicamente indipendenti, chiarisce che in materia di revisione dell’assegno di mantenimento il diritto a percepirlo e a corrisponderlo «conserva la sua efficacia sino a quando non intervenga la modificazione di tali provvedimenti, e che gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire non già al momento dell’accadimento innovativo, ma alla data della domanda di modificazione».
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito
Così la sesta sezione civile della Suprema corte di cassazione, con la sentenza 19108 del 16 settembre 2011 ha precisato che gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire non già al momento dell’accadimento innovativo ma alla data della domanda di modificazione. Pertanto, il coniuge non affidatario può sospendere la corresponsione dell’assegno di mantenimento solo dopo che il Tribunale ha formalizzato in un provvedimento giudiziale la revoca dell’obbligo e non invece dal momento in cui si è verificata la circostanza innovativa giustificatrice.
La sentenza – che trae origine dal ricorso presentato dalla moglie affidataria, alla quale il marito, appreso che i figli erano diventati economicamente indipendenti, non aveva più corrisposto l’assegno di matenimento, chiedendo altresì giudizialmente la revoca dello stesso – pur riconoscendo tra le righe il venir meno dell’obbligo di mantenimento in favore dei figli economicamente indipendenti, chiarisce che in materia di revisione dell’assegno di mantenimento il diritto a percepirlo e a corrisponderlo «conserva la sua efficacia sino a quando non intervenga la modificazione di tali provvedimenti, e che gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire non già al momento dell’accadimento innovativo, ma alla data della domanda di modificazione».
Fonte: www.cassazione.net
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