Se da sposata aveva scelto il part-time, da separata non è tenuta al tempo pieno: può sfruttare l’ex marito

Sposati ma non conviventi. Sono tante le coppie che vivono separate, magari perché lavorano in città diverse. Ma la scelta è frutto di una decisione comune o di una situazione cui entrambi i coniugi si sono adeguati.
Se allora l’amore finisce, l’assenza di un unico tetto coniugale in costanza di rapporto non può risolversi a danno del coniuge “debole”, quello che dispone di risorse minori, anche laddove quest’ultimo abbia a suo tempo scelto un lavoro a tempo parziale.
È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 22 settembre 2011 dalla prima sezione civile della Cassazione.
Continuerà a pagare l’assegno di mantenimento, l’ex marito. Lui ingegnere, lei insegnante part-time, durante il matrimonio si rassegnano a vivere lontani per motivi di lavoro: si vedono soltanto durante i fine settimana (e neanche tutti) e le vacanze. Lui sostiene: “in realtà la comunione matrimoniale non si è mai formata, perché lei ha continuato a vivere dai suoi, mantenendosi con propri redditi, da lavoro e da fabbricati. E soprattutto la scelta di non lavorare a tempo pieno è stata una sua decisione unilaterale, che tuttavia oggi pesa sulle rispettive situazioni patrimoniali”.
Ma il fatto che tra i coniugi non si sia mai instaurata un’effettiva convivenza non impedisce affatto che, dopo la separazione, si configuri il diritto al mantenimento in favore del coniuge meno forte economicamente [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][anche se per sua reversibile scelta – ndr].
Anche vivendo lontani, sostiene il collegio, marito e moglie possono formare una comunione spirituale. E comunque dalla scelta della lontananza non si possono far derivare effetti che estinguono i doveri patrimoniali che nascono dal matrimonio [mentre il dovere morale di non fare la mantenuta si può estinguere quando si vuole – ndr].
Quanto alla questione dell’occupazione part-time, poi, la separazione personale instaura un regime che tende a conservare il più possibile la situazione che esisteva in costanza di rapporto: fra questi elementi rientra il tipo di vita lavorativa di ciascuno degli ex coniugi [è il cd. jus perpetuatio mulieris fancazzismus, elaborazione dottrinaria ardita ma consolidata – ndr].
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Un commento

  1. Parto dal presupposto che amo l'autonomia di ognuno e la reputo essenziale sia per la buona riuscita di un rapporto, quanto in caso di fine del rapporto. Personalmente non ho mai dipeso da mio marito (ho sempre lavorato) e oggi che sono separata da oltre 6 anni (dopo 24 di matrimonio) non solo non percepisco nulla per me, ma il mio ex non ha mai provveduto nemmeno in parte al mantenimento dei 3 figli (una al tempo ancora minorenne e gli altri 2 comunque non autonomi). Ciò nonostante non ho mai chiesto nulla e mai lo farò in quanto sono convinta che uno sia padre se sente di volerlo essere. Tutto ciò premesso, rispetto all'articolo più sopra ritengo però che se durante il matrimonio è stata fatta una scelta di lavoro part-time per la moglie, magari è stata basata sulla possibilità di far fronte anche agli impegni di madre. Impegni che, una volta separati, certamente non si esauriscono, ma semmai diventano più gravosi, visto e considerato chei figli normalmente stanno prevalentemente con la madre ed è questa che deve far quadrare i propri impegni con quello dei figli. Troppo spesso gli impegni di lavoro dell'ex marito sono considerati improrogabili e quelli di padre quindi valutati sempre e solo in funzione di questi. Lo stesso non si può dire per la donna, per la quale comunque deve venir prima il suo ruolo di madre. Ciò non toglie che una donna per mantenersi, e contribuire al mantenimento dei figli, deve lavorare e se il ruolo di madre sacrifica quello lavorativo, certamente i soldi non le piovono dal cielo, e neppure può moltiplicarsi. Questo problema, che è divenuto da sempre normale consuetudine, causa anche tutte le penalizzazioni che infatti le donne hanno sul posto del lavoro.

Lascia una risposta

Via C. Mazza, 6 – 40128 Bologna
C.F. 9131169373
Contattaci
Cookie Policy
Copyright © Associazione Genitori Sottratti - Via Marsili 10, Bologna