L’assegnazione della casa familiare non può essere disposta per sopperire alle disagiate condizioni economiche del padre: per questo c’è l’assegno di divorzio.
È quanto sancito dalla Corte d’Appello di Roma che, con una sentenza del 12 luglio 2011, ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa coniugale all’ex, affidatario del figlio, per via delle sue precarie condizioni economiche e perché il ragazzo, ormai maggiorenne, avrebbe dovuto trovare un’altra sistemazione.
Ma la Corte territoriale ha condiviso, sul punto, le motivazioni del Tribunale spiegando che l’assegnazione della casa familiare al padre affidatario non può essere disposta al fine di sopperire alle sue esigenze economiche, a garanzia delle quali la legge predispone unicamente l’assegno di divorzio. Inoltre l’assegnazione non può essere pronunciata in favore del padre affidatario ove in concreto, al momento della domanda, l’immobile non si configuri più come casa della famiglia, per avere i figli, divenuti maggiorenni ed autosufficienti, abbandonato definitivamente il luogo in cui si svolgeva la vita domestica.
La donna in subordine ha chiesto la divisione dell’immobile in comproprietà e su questo fronte i magistrati della Capitale hanno spiegato: per la formazione delle quote della divisione conseguente a scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) deve farsi riferimento al valore venale dei beni comuni al momento della divisione, stimando i beni con riguardo a tutti i dati che al momento della sentenza dichiarativa possono concorrere alla formazione del relativo valore di mercato. In questo caso, il tribunale avrebbe dovuto aggiornare la stima degli immobili, che risaliva al 2001, al momento della sentenza (2004).
Fonte: www.cassazione.net
