Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con una sentenza dell’8 luglio 2011, ha rafforzato quel filone giurisprudenziale per cui i rapporti fra ex coniugi non devono essere improntati su inutili conflitti.
La sesta sezione penale ha accolto il ricorso di un padre che aveva denunciato l’ex moglie, convivente con la bambina, perché in varie occasioni si era rifiutata di fargliela vedere.
La donna era stata condannata per mancata ottemperanza a un ordine del giudice dal Tribunale di Gela. Lei aveva impugnato la decisione sostenendo che aveva lei aveva voluto solo assicurarsi che gli incontro avvenissero “in un clima di serenità”.
La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva accolto il gravame annullando la condanna. Contro questa decisione, ai soli effetti civili, l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo di essere risarcito.
La sesta sezione penale lo ha accolto motivando che “riconoscere che in talune occasioni la donna abbia approfittato dei rifiuti della minore equivale ad una sostanziale ammissione di un profilo doloso, seppure attenuato, della sua condotta, in quanto si riscontra la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile, collaborazione essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e coltivare un rapporto affettivo con il proprio figlio”.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la sentenza assolutoria dà atto di un atteggiamento dell’imputata che non è funzionale solo ad assicurare la serenità degli incontri, ma è connotato da una volontà ostruzionistica, che finisce per giustificare le innumerevoli volte in cui si è rifiutata di consegnare la minore al padre con una situazione di difficoltà nei rapporti padre-figlia, che la stessa imputata ha contribuito a creare, strumentalizzando i rifiuti della minore.
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito
La sesta sezione penale ha accolto il ricorso di un padre che aveva denunciato l’ex moglie, convivente con la bambina, perché in varie occasioni si era rifiutata di fargliela vedere.
La donna era stata condannata per mancata ottemperanza a un ordine del giudice dal Tribunale di Gela. Lei aveva impugnato la decisione sostenendo che aveva lei aveva voluto solo assicurarsi che gli incontro avvenissero “in un clima di serenità”.
La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva accolto il gravame annullando la condanna. Contro questa decisione, ai soli effetti civili, l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo di essere risarcito.
La sesta sezione penale lo ha accolto motivando che “riconoscere che in talune occasioni la donna abbia approfittato dei rifiuti della minore equivale ad una sostanziale ammissione di un profilo doloso, seppure attenuato, della sua condotta, in quanto si riscontra la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile, collaborazione essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e coltivare un rapporto affettivo con il proprio figlio”.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la sentenza assolutoria dà atto di un atteggiamento dell’imputata che non è funzionale solo ad assicurare la serenità degli incontri, ma è connotato da una volontà ostruzionistica, che finisce per giustificare le innumerevoli volte in cui si è rifiutata di consegnare la minore al padre con una situazione di difficoltà nei rapporti padre-figlia, che la stessa imputata ha contribuito a creare, strumentalizzando i rifiuti della minore.
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito
