
Il testo sopra riportato è estratto dalla sentenza n. 23411/09, il cui merito è nella massima riportata in questa rubrica; qui, invece, formuliamo brevissime osservazioni sulla parte introduttiva, attinente all’ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso i decreti camerali emessi in sede di reclamo dalla sezione minorile della Corte d’appello.
Questa recente decisione di ammissibilità – pur da salutare come benvenuta, perché sana un’inammissibile disparità di opportunità, in sede separativa, fra i genitori coniugati e quelli già conviventi – ha l’amaro sapore di una tardiva resipiscenza.
Sull’ammissibilità la Cassazione aveva a lungo mantenuto una posizione negativa:
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti, che limitino od escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli art. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c., o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184 (che richiama il cit. art. 330 c.c.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso, privo di un vero e proprio contraddittorio, non statuiscono in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la loro revocabilità e modificabilità per motivi sia sopravvenuti che preesistenti, e si esauriscono pertanto in un governo di interessi sottratti all’autonomia privata, senza risolvere un conflitto su diritti contrapposti (cfr. Cass., S.U., 23 ottobre 1986, n. 6220 e nello stesso senso Cass., S.U., 21 gennaio 1988, n. 424, Cass., S.U., 11 luglio 2003, n. 10907).
Ebbene, con la recente decisione, la Cassazione ribalta il precedente orientamento; nel testo riportato in alto, infatti, si legge:
(…) l’ordinamento prevede, ormai con una certa frequenza, la scelta del rito camerale, in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza (…)
Ma il grottesco si raggiunge quando la Cassazione – per rinforzare la debole giustificazione dell’improvvisa inversione di rotta – invoca la “novità” della l. 54/2006 sull’affido condiviso, il cui principio ispiratore è effettivamente quello di apprestare identica tutela per tutti i minori, siano essi figli legittimi o naturali; per cui, effettivamente, non si vedeva perché mai le sentenze emesse dai tribunali col rito ordinario (per i figli legittimi) fossero suscettibili di ricorso in Cassazione, mentre i decreti emessi in esito a procedimenti camerali (per i figli naturali) no (stante l’art. 111 Cost.).
Ma tant’è: la Cassazione si è accorta di questa “novità” a quasi quattro anni dalla sua entrata in vigore…


