Il rimpatrio del minore non può essere concesso se il genitore che lo chiede non ha esercitato il diritto di visita e non ha quindi partecipato alla vita del bambino.
Intervenendo ancora sul tema dei figli contesi la Cassazione (sentenza n. 252 del 12 gennaio 2010) a pochi giorni di distanza dalla sentenza della Corte di giustizia, ha fissato un altro importante paletto agli spostamenti dei figli fra i paesi d’origine dei genitori.
In caso di sottrazione di minore, hanno in sostanza motivato i giudici di legittimità, il genitore non affidatario può pretendere il rimpatrio del figlio solo qualora abbia esercitato precedentemente con regolarità il “diritto di affidamento e di visita”. Infatti in caso contrario, a tutela della situazione psicologica del bambino, il tribunale potrebbe legittimamente negare l’istanza.
Fonte: www.cassazione.net
Intervenendo ancora sul tema dei figli contesi la Cassazione (sentenza n. 252 del 12 gennaio 2010) a pochi giorni di distanza dalla sentenza della Corte di giustizia, ha fissato un altro importante paletto agli spostamenti dei figli fra i paesi d’origine dei genitori.
In caso di sottrazione di minore, hanno in sostanza motivato i giudici di legittimità, il genitore non affidatario può pretendere il rimpatrio del figlio solo qualora abbia esercitato precedentemente con regolarità il “diritto di affidamento e di visita”. Infatti in caso contrario, a tutela della situazione psicologica del bambino, il tribunale potrebbe legittimamente negare l’istanza.
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