L’obbligo di mantenere i figli piccoli permane anche se i fratelli più grandi lavorano e aiutano la madre. Infatti, pure in questo caso, il genitore tenuto all’assegno risponde penalmente per non aver assicurato i mezzi di sussistenza ai minori.
La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con una sentenza di ieri, ha esteso le responsabilità, oltrechè al caso di aiuti di nonni o di altri familiari, anche a quello dei figli già indipendenti. Ma non basta. I figli vanno mantenuti secondo le esigenze legate all’età, incluse le spese per la scuola, il motorino (per esempio) e in generale le spese che possono essere ragionevolmente affrontate con un certo tenore di vita.
Infatti, si legge nelle motivazioni, “l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento degli altri congiunti atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo”. E ancora, scrivono gli Ermellini, “nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza di cui all’art. 570 c.p. – diversa dalla più ampia nozione civilistica di mantenimento – debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitali (quali vitto e alloggio), ma anche gli strumenti che consentono, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali ad esempio, abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”.
Fonte: www.cassazione.net (da cui è possibile scaricare massima e sentenza)
La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con una sentenza di ieri, ha esteso le responsabilità, oltrechè al caso di aiuti di nonni o di altri familiari, anche a quello dei figli già indipendenti. Ma non basta. I figli vanno mantenuti secondo le esigenze legate all’età, incluse le spese per la scuola, il motorino (per esempio) e in generale le spese che possono essere ragionevolmente affrontate con un certo tenore di vita.
Infatti, si legge nelle motivazioni, “l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento degli altri congiunti atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo”. E ancora, scrivono gli Ermellini, “nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza di cui all’art. 570 c.p. – diversa dalla più ampia nozione civilistica di mantenimento – debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitali (quali vitto e alloggio), ma anche gli strumenti che consentono, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali ad esempio, abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”.
Fonte: www.cassazione.net (da cui è possibile scaricare massima e sentenza)
