Decide il giudice italiano sulla separazione fra cittadina e straniero se il figlio frequenta l’Università in Italia

In caso di matrimonio fra una cittadina e uno straniero appartenente alla comunità europea la competenza giurisdizionale a decidere della causa di separazione è del giudice italiano nel caso in cui il coniuge e il figlio abbiano preso la residenza abituale in Italia, come avviene nel caso in cui il ragazzo frequenti l’università nel Belpaese. Ciò anche se per molti anni hanno vissuto all’estero.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3680 del 17 febbraio 2010, ha respinto il ricorso di un cittadino belga, dando ragione a un’italiana che aveva chiesto la separazione davanti al Tribunale di Pisa, dopo essersi trasferita in Italia con il figlio che aveva iniziato a frequentare l’università nella città toscana. In particolare, hanno affermato le Sezioni unite civile della Cassazione, “in caso di ricorso per la separazione il ricorrente che debba chiedere la separazione dal coniuge appartenente ad altro stato membro della Ce, sia o meno cittadino dello Stato, ha diritto ad adire il giudice del luogo ove ha posto la sua residenza abituale”. E, ecco il nodo della questione, il fatto che il ragazzo frequentasse l’università italiana era senz’altro un valido motivo per ritenere che nel Belpaese ci fosse il centro dei suoi interessi e dei suoi affetti.

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