Cass. – Sì alla sentenza di divorzio prima della decisione definitiva sul mantenimento

La Cassazione dà un’accelerata alle cause di divorzio. Infatti, per impedire che problemi e ritorsioni fra ex rallentino il procedimento va considerata valida la pronuncia di divorzio anche se il giudice non ha deciso sul mantenimento, confermando intanto l’assegno fissato provvisoriamente con la separazione.
Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 9614 del 22 aprile 2010, ha respinto il ricorso di una signora che chiedeva, prima che fosse emessa la sentenza di divorzio, la decisione definitiva anche sul mantenimento. In particolare la donna in sede si separazione aveva ottenuto un assegno da parte dell’ex di 20mila euro al mese e aveva chiesto al giudice, alla Corte d’Appello di Roma, in sede di divorzio, (prima ancora al Tribunale della Capitale), che la misura del mantenimento diventasse di 35mila euro al mese.
I giudici di merito le avevano dato torto. Così lei ha fatto ricorso in Cassazione ma ha perso. In particolare gli Ermellini hanno sottolineato la legittimità di una separazione fra la pronuncia di divorzio e la decisione definitiva sull’assegno di mantenimento. Ciò perché tutte le decisioni collaterali, anche quelle sugli alimenti ai figli, sull’assegnazione della casa, sul tfr, potrebbero essere una scusa per frenare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
In proposito la Suprema corte dice a chiare lettere che “nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10», che a sua volta detta la disciplina sul riconoscimento e sulla determinazione dell’assegno di divorzio”. Questa disposizione, sottolinea Piazza Cavour – “è stata introdotta dal legislatore allo scopo di delineare uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo, favorendo il più possibile, attraverso l’imposizione dell’appello immediato con esclusione della riserva facoltativa di impugnazione, la formazione in tempi brevi del giudicato sulla pronuncia di divorzio (e di separazione, ai sensi dell’art. 23, primo comma, della stessa legge n. 74 del 1987), così frustrando gli intenti dilatori che pongano ostacoli ad un rapido intervento della decisione sullo status matrimoniale tale da eliminare l’incidenza negativa della durata della controversia attinente ai rapporti diversi da quello personale tra i coniugi”. Non solo, “configura non una deroga, ma un’ipotesi di applicazione del principio generale di cui all’art. 277, secondo comma, cod. proc. civ. (e all’art. 279, primo comma, n. 4, dello stesso codice), con l’unico elemento distintivo della sostituzione, rispetto all’istanza di parte ed alla necessaria verifica della sussistenza dell’apprezzabile interesse di questa alla sollecita definizione della domanda, di una valutazione generale ed astratta della rispondenza della pronuncia non definitiva ad un interesse siffatto”. E ancora, la norma “è stata estesa dalla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dalla maggioranza della dottrina, ad ogni caso in cui restino ancora da definire, non soltanto i rapporti patrimoniali dei coniugi, ovvero la spettanza o la quantificazione dell’assegno di divorzio o l’assegnazione della casa familiare o il diritto alle quote delle indennità di fine lavoro, ma altresì quelli, patrimoniali e non, nei riguardi dei figli, o anche altre questioni pendenti tra le parti che richiedano un’ulteriore istruttoria”. Viene infine intesa dalla prevalente dottrina “nel senso che il tribunale, qualora la causa sia matura per la decisione sul divorzio, ma non per quella sull’assegno, anche d’ufficio, (non può, ma) deve, senza alcun potere discrezionale in merito, pronunciare sentenza non definitiva sul divorzio medesimo”.
Chi fosse interessato alla sentenza integrale, può richiederla contattando il ns. sito.

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