Nel calcolo dell’assegno di mantenimento rientra anche la rendita Inail del coniuge obbligato. Non solo. La separazione non può essere addebitata alla moglie che abbandona la casa coniugale a causa delle aggressioni del marito.
È quanto si evince da una sentenza (9718) depositata dalla Corte di cassazione lo scorso 23 aprile. La prima sezione civile ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva pronunciato la separazione fra due anziani, ponendo a carico di lui un assegno di 800 euro al mese. In particolare lei aveva abbandonato la casa dove avevano sempre vissuto a causa delle continue aggressioni del marito. Per questo lui aveva chiesto l’addebito ma senza successo. Così il pensionato ha fatto ricorso alla Suprema corte per ridurre il mantenimento. Gli Ermellini lo hanno respinto chiarendo che “in caso di separazione, ai fini della valutazione delle capacità economiche dell’obbligato al mantenimento devono considerarsi tutte le utilità economiche di cui il coniuge dispone, compresa la rendita Inail. Tale somma infatti viene irrogata non solo nei confronti dell’assicurato, ma anche per il sostentamento della famiglia a garanzia dei diritti tutelati dall’art. 29 Cost”.
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale, può richiederla contattando il ns. sito.
È quanto si evince da una sentenza (9718) depositata dalla Corte di cassazione lo scorso 23 aprile. La prima sezione civile ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva pronunciato la separazione fra due anziani, ponendo a carico di lui un assegno di 800 euro al mese. In particolare lei aveva abbandonato la casa dove avevano sempre vissuto a causa delle continue aggressioni del marito. Per questo lui aveva chiesto l’addebito ma senza successo. Così il pensionato ha fatto ricorso alla Suprema corte per ridurre il mantenimento. Gli Ermellini lo hanno respinto chiarendo che “in caso di separazione, ai fini della valutazione delle capacità economiche dell’obbligato al mantenimento devono considerarsi tutte le utilità economiche di cui il coniuge dispone, compresa la rendita Inail. Tale somma infatti viene irrogata non solo nei confronti dell’assicurato, ma anche per il sostentamento della famiglia a garanzia dei diritti tutelati dall’art. 29 Cost”.
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