I nonni non possono impedire che il nipote venga dato in adozione se non hanno avuto con il bambino dei rapporti costanti e consistenti e soprattutto se hanno condiviso l’atteggiamento di leggerezza e trascuratezza mostrato dal figlio verso il minore. Insomma, in circostanze di questo tipo il giudice non può che confermare lo stato di abbandono.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10706 del 4 maggio, ha respinto il ricorso di una coppia, nonni di un minore nei confronti del quale era stato dichiarato lo stato di abbandono. La mamma del piccolo, infatti, era una persona “isterica” e border-line, mentre il padre si era sempre disinteressato dei figli. Gli anziani, invece, avevano avuto con il bambino un rapporto non troppo costante e consistente e soprattutto, viene ricostruito in sentenza, non si erano mai opposti con decisione alla posizione assunta dal figlio. Per questo i giudici di merito avevano dichiarato lo stato di abbandono. Inutile il ricorso della coppia in Cassazione. Infatti la prima sezione civile lo ha respinto precisando che “l’art. 12 della legge n. 184 del 1983, nell’indicare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, opera un riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, poiché il carattere vicariante della posizione dei congiunti diversi dai genitori ne comporta il coinvolgimento nel procedimento solo nei limiti in cui essi risultino attualmente titolari di rapporti affettivi forti e durevoli, tali, cioè, da consentir loro di offrire elementi essenziali per la valutazione dell’interesse del minore e, per altro aspetto, di prospettare soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell’ambito della famiglia di origine. Il dato materialistico comportamentale costituisce, pertanto, un elemento integrativo della fattispecie normativa che spiega influenza sul piano della stessa legittimazione ad essere convocati”. Non solo. Nell’enunciare questo principio la Cassazione ne ha ribadito un altro secondo cui “in caso di accertata insufficienza dell’assistenza morale e materiale dei genitori, non dipendente da causa di forza maggiore di carattere transitorio, il giudice può dichiarare lo stato di adottabilità del minore, pure di fronte ad un’attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare il quale di per sé, non è d’impedimento alla dichiarazione anzidetta, in forza dell’espressa previsione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 184 del 1983 (non sostanzialmente modificato dall’art. 8 della legge n. 149 del 2001), alla stregua del quale lo stato di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino in affidamento familiare. Infatti la bontà dell’inserimento del minore presso gli affidatari, se, per un verso, è influente ai fini della successiva eventuale. trasformazione dell’affidamento provvisorio in affidamento definitivo, non lo è affatto, per altro verso, ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di abbandono”.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10706 del 4 maggio, ha respinto il ricorso di una coppia, nonni di un minore nei confronti del quale era stato dichiarato lo stato di abbandono. La mamma del piccolo, infatti, era una persona “isterica” e border-line, mentre il padre si era sempre disinteressato dei figli. Gli anziani, invece, avevano avuto con il bambino un rapporto non troppo costante e consistente e soprattutto, viene ricostruito in sentenza, non si erano mai opposti con decisione alla posizione assunta dal figlio. Per questo i giudici di merito avevano dichiarato lo stato di abbandono. Inutile il ricorso della coppia in Cassazione. Infatti la prima sezione civile lo ha respinto precisando che “l’art. 12 della legge n. 184 del 1983, nell’indicare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, opera un riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, poiché il carattere vicariante della posizione dei congiunti diversi dai genitori ne comporta il coinvolgimento nel procedimento solo nei limiti in cui essi risultino attualmente titolari di rapporti affettivi forti e durevoli, tali, cioè, da consentir loro di offrire elementi essenziali per la valutazione dell’interesse del minore e, per altro aspetto, di prospettare soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell’ambito della famiglia di origine. Il dato materialistico comportamentale costituisce, pertanto, un elemento integrativo della fattispecie normativa che spiega influenza sul piano della stessa legittimazione ad essere convocati”. Non solo. Nell’enunciare questo principio la Cassazione ne ha ribadito un altro secondo cui “in caso di accertata insufficienza dell’assistenza morale e materiale dei genitori, non dipendente da causa di forza maggiore di carattere transitorio, il giudice può dichiarare lo stato di adottabilità del minore, pure di fronte ad un’attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare il quale di per sé, non è d’impedimento alla dichiarazione anzidetta, in forza dell’espressa previsione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 184 del 1983 (non sostanzialmente modificato dall’art. 8 della legge n. 149 del 2001), alla stregua del quale lo stato di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino in affidamento familiare. Infatti la bontà dell’inserimento del minore presso gli affidatari, se, per un verso, è influente ai fini della successiva eventuale. trasformazione dell’affidamento provvisorio in affidamento definitivo, non lo è affatto, per altro verso, ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di abbandono”.
Fonte: www.cassazione.net
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