Condanna alla Svizzera: Inadempienze convenzione Aja

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Corte europea dei diritti umani. Mancata applicazione della Convenzione dell’Aja in caso di rapimento di minori: condannata la Svizzera

Corte europea dei Diritti dell’Uomo 4. trimestre 2008
Sentenza contro la Svizzera
1. Sentenza Carlson del 6 novembre 2008 (ricorso n. 49492/06)

Art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata e famigliare
Il caso concerne un procedimento civile svoltosi nel Cantone di Argovia in merito al ritorno di un minore rapito. Il ricorrente, cittadino americano, la moglie del quale era giunta in Svizzera con il figlio comune decidendo di trasferirvi il domicilio, aveva chiesto alle autorità svizzere il rimpatrio del figlio in quanto il protrarsi del soggiorno del minore costituiva un trasferimento o un mancato ritorno del figlio ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori. Le autorità giudiziarie svizzere avevano respinto la sua domanda.
Invocando tra l’altro l’articolo 8 CEDU, il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte che i giudici nazionali avevano commesso diversi errori procedurali nell’applicare la Convenzione dell’Aia.
La Corte ha constatato, all’unanimità, la violazione dell’articolo 8 CEDU. Nel caso di specie non è stato tanto il risultato del procedimento interno ad essere determinante, bensì il modo in cui quest’ultimo era stato condotto. La Corte ha in effetti rilevato diversi errori e vizi procedurali. Ha criticato la decisione di prima istanza (tribunale distrettuale) di unire il procedimen-to di divorzio avviato dalla moglie con quello teso al ritorno del minore; tale decisione è in contraddizione con il tenore della Convenzione dell’Aia e ha ritardato il ritorno del fanciullo. Non sono compatibili con la Convenzione dell’Aia nemmeno il notevole lasso di tempo trascorso tra la presentazione della domanda del ricorrente e la decisione del presidente del tribunale distrettuale, che ha ampiamente superato il termine di sei settimane previsto, e l’inversione dell’onere della prova per stabilire se il ricorrente aveva acconsentito o no al trasferimento e al soggiorno del fanciullo in Svizzera.
La Corte è dunque giunta all’unanime conclusione che nel procedimento riguardante la domanda di ritorno del minore non si sia sufficientemente tenuto conto del suo interesse e che gli errori e i vizi verificatesi in prima istanza non sono stati sanati dalle autorità giudiziarie superiori. La Corte ritiene dunque che sussista violazione dell’articolo 8 CEDU.

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