PROBLEMI E BISOGNI DELLA REALTÀ CONTESTUALIZZATA
Nel novero complessivo delle scissioni di coppia, quindi, non risultano le cessazioni di convivenza more uxorio per le quali non è necessario adire il Tribunale Civile e, in caso di figli nati dalla convivenza stessa, è competente il Tribunale per i Minorenni.
Gli indispensabili tempi di elaborazione dei dati raccolti, inoltre, determinano una pubblicazione dell’indagine differita di circa 18 mesi rispetto al periodo preso in esame: gli ultimi dati disponibili, relativi al 2005, sono stati pubblicati in data 26 giugno 2007.
______________________________________________________________________________________
Nel corso degli ultimi 15 anni il numero di separazioni e divorzi è costantemente aumentato, sforando ampiamente il tetto dei 120.000 procedimenti l’anno [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][1].
Si tratta di indicatori che consentono di seguire l’andamento temporale dei due fenomeni.
Così, se nel 1995 ogni 1.000 matrimoni si verificavano circa 158 separazioni e 80 divorzi (23,8%), dieci anni dopo le proporzioni sono pressoché raddoppiate, arrivando rispettivamente a 272 separazioni e 151 divorzi ogni 1.000 matrimoni (42,3%)[2].
______________________________________________________________________________________
Mentre in Liguria si verifica la più alta percentuale di separazioni rispetto al totale della popolazione residente, il Lazio e la Lombardia si alternano al vertice delle statistiche rispetto ai valori assoluti.
Il numero complessivo dei figli minori di genitori separati è una cifra estremamente fluida, in continua evoluzione: se oltre 100.000 figli si aggiungono ogni anno alla schiera dei minori coinvolti nella separazione dei genitori (144.105 nel 2005[3]), un numero imprecisato esce dalle statistiche per aver raggiunto la maggiore età.
Non rientrano nelle statistiche ISTAT, inoltre, i figli minori nati da convivenze naufragate.
Il numero complessivo di minori coinvolti nella separazione è attualmente di poco superiore al 1.400.000[4].
______________________________________________________________________________________
L’affidamento dei figli e l’allargamento dei tempi di frequentazione costituiscono i più aspri terreni di scontro fra genitori separati.
Dalla tabella seguente emergono sensibili differenze fra i tempi concordati fra le parti (separazione consensuale) ed i tempi imposti dal magistrato (separazione giudiziale.
Separazioni per rito di chiusura della causa e frequenza delle visite ai figli minori da parte del genitore non affidatario
Anno 2005 (composizioni percentuali)
______________________________________________________________________________________
L’ex casa coniugale viene data in assegnazione al genitore col quale vivono i figli (affidatario con la normativa ante 2006, collocatario con quella attuale), indipendentemente dal titolo di proprietà.
Ciò significa che la coppia può essere in regime di comunione come di separazione dei beni, che l’immobile può essere stato acquistato da entrambi o da uno solo dei coniugi, che può essere di proprietà di uno dei coniugi anche da data precedente al matrimonio, che può essere stato acquistato dai genitori della moglie o del marito come pure può essere in comodato d’uso o proprietà di terzi con un normale contratto di locazione; in ogni caso si avrà lo stesso risultato: il genitore con il quale vivono i figli conserverà il diritto di tenere per se l’immobile (l’assegnazione del tribunale, se trascritta ai registri immobiliari, rende inoltre l’appartamento opponibile all’acquisto da parte di terzi), mentre l’altro dovrà allontanarsene asportando solo gli effetti personali.
Il principio applicato è quello secondo il quale i figli nella scissione del nucleo familiare vivono già il trauma da distacco da una delle figure di riferimento, quindi si cerca di evitare che si sommi un ulteriore trauma da distacco dall’intero ambiente nel quale sono abitualmente inseriti: la loro camera, i loro giochi e poi la scuola, le maestre, i relativi metodi di insegnamento, i compagni di classe etc..
Cambiare casa significa anche cambiare vita, quindi la decisione di lasciare i figli nell’appartamento che hanno sempre abitato è dettata dal proposito di lasciare ai minori quanto di più familiare e rassicurante ci sia oltre i genitori stessi.
L’acquisto della casa rappresenta una tappa di grande importanza nella vita delle famiglie italiane; è innegabile che al momento di scegliere l’appartamento nel quale vivere una coppia prenda in considerazione diversi parametri: uno è sicuramente il costo, ma gli altri sono la vicinanza con il posto di lavoro, la vicinanza con amici e parenti, la zona servita da mezzi pubblici, ospedali e farmacie, esercizi commerciali, luoghi di culto, luoghi di svago, infrastrutture sportive, verde pubblico etc., secondo gusti ed esigenze personali.
Il fatto di dover cercare una nuova abitazione, oltre ad avere un costo altissimo che nella maggior parte dei casi è impossibile affrontare, mette in discussione tutte le certezze sulle quali si era impostata la propria vita, stravolge le abitudini, i tempi e gli equilibri conquistati. Si tratta di decisioni che comportano un enorme sacrificio per chi ne viene penalizzato, ma è fondamentale che tali decisioni considerino prioritaria l’esigenza dei figli minori.
Uno dei genitori ne gode tutti gli enormi benefici di carattere sociale (non dover traslocare, conservare le proprie abitudini, la vicinanza col posto di lavoro, la rete di relazioni costruita con amici e parenti, negozianti abituali etc.) e di carattere economico (non dover acquistare nuovi mobili ed elettrodomestici, non dover allacciare nuove utenze, ma soprattutto trascorrere 10, 15, 20 anni o più, spesso tutta la vita, senza corrispondere alcun canone di locazione).
L’altro genitore subisce esclusivamente le ripercussioni negative, sia sociali che economiche. Oltre al trauma ed alle difficoltà oggettive di essere allontanato dai figli, ma questo aspetto non rientra nel progetto.
Le difficoltà economiche che ne derivano sono macroscopiche, insormontabili: con lo stesso reddito col quale già prima della separazione era difficile provvedere alle esigenze di un nucleo familiare ed una casa, dal giorno successivo alla separazione se ne devono mantenere due.
Problemi dai quali sono immuni solo tipologie privilegiate di cittadini: le fasce di reddito più alte, chi ha capitali di famiglia, chi ha più appartamenti di proprietà, chi non ha difficoltà ad acquistare o prendere in locazione immediatamente un nuovo appartamento.
Purtroppo l’80% della popolazione non appartiene a categorie privilegiate, ma è formata da operai, impiegati, artigiani, lavoratori dipendenti, lavoratori interinali, lavoratori con contratti a termine, precari, CoCoPro, e poi lavoratori a nero, cassintegrati, in mobilità, in attesa di collocazione, in attesa di prima occupazione…
Il genitore separato deve considerare il reddito residuo, ciò che resta effettivamente disponibile dopo aver detratto le voci fisse mensili relative al mantenimento dei figli, della casa della quale non ha più l’uso ed eventualmente dell’ex coniuge, qualora questi non goda di alcun reddito o percepisca un reddito non sufficiente al sostentamento suo e della prole avuta in affidamento.
Il criterio di valutazione del reddito deve quindi discostarsi dall’ufficialità del CUD, in quanto le voci predette non sono detraibili.
Non esistono parametri certi per determinare l’importo del contributo al mantenimento dei figli minori.
La quantificazione di 450 Euro per ogni figlio (griglia 4, esempio B) è approssimata per difetto, in quanto 550 Euro è la misura erogata con maggiore frequenza[5] ed esistono sentenze[6] che arrivano a stabilire in 1.300 Euro mensili il contributo da versare per un solo figlio, a fronte di una busta paga da lavoro dipendente di 2.200 Euro/mese.
La giurisprudenza consolidata prevede inoltre, in aggiunta ai versamenti fissi mensili, anche il contributo economico in ragione del 50% per le spese straordinarie relative alla prole, vale a dire tutto ciò che non sia prevedibile e quantificabile al momento della separazione: oculista, dentista, fisioterapista, gite scolastiche, attività sportive, corsi extradidattici (musica, danza, attività manuali), etc.
Gli esempi previsti nella griglia non possono essere che grossolanamente indicativi, in quanto le variabili sono infinite:
– una rata di mutuo di 400 Euro potrebbe essere congrua per un comproprietario (50% del totale), mentre sono largamente insufficienti 600 Euro se la rata è relativa ad un proprietario unico;
– le spese extra per i figli possono essere rilevanti (migliaia di Euro per il dentista, centinaia per l’oculista, lenti e montatura) come pure contenute (poche decine di Euro per la gita scolastica, l’abbonamento alla piscina o il corso di danza) o, in alcuni mesi, non esserci affatto.
– la voce rate varie fa riferimento ad eventuali acquisti rateizzati precedenti alla separazione (automobile, mobili, elettrodomestici, etc.). Tale voce è tipica delle fasce di reddito più basse, che non sono in grado di affrontare spese cash e devono spalmare il debito su periodi variabili da 24 a 60 mesi.
La griglia inoltre non prevede voci che pure esistono ed hanno la loro valenza, quali coppie con più di due figli o altre detrazioni dallo stipendio per esposizioni bancarie precedenti alla separazione (prestiti per ristrutturazione, prestiti personali, etc.).
Nel contesto sono da considerare le considerevoli spese che comporta l’iter della separazione: legali e consulenti accettano pagamenti rateizzati, ma prima o poi le parcelle vanno onorate. Nemmeno tali voci compaiono nella griglia, ma contribuiscono al decremento del reddito realmente disponibile.
Ne risulta che, nel migliore dei casi (senza contare spese legali, spese extra per i figli e rate varie), l’esempio B possa contare nominalmente su un reddito di 2.000 Euro/mese, ma in effetti abbia a disposizione solo 400 Euro per vivere e continuare a produrre reddito.
Meno di una pensione sociale.
Dalla somma così drasticamente ridimensionata devono anche uscire i fondi per fare fronte alle esigenze dei figli, anche minime, nel corso delle frequentazioni. Un gelato d’estate, un cinema d’inverno, un pensiero a Natale, i compleanni…
Su queste basi diventa impossibile affacciarsi al mercato immobiliare per un contratto di locazione, o anche solo ipotizzare l’acquisto di una nuova casa.
Non potendo disporre di una soluzione abitativa dignitosa ed indipendente, il genitore separato è costretto a ripiegare su soluzioni di fortuna:
– ritorno nella famiglia d’origine, ove possibile;
– ospite di amici, parenti o colleghi, ove possibile, anche per tempi brevi;
– stanze in subaffitto o in coabitazione, qualora il mercato lo permetta;
– alloggio ricavato sul posto di lavoro, ove possibile;
fino ai casi-limite, purtroppo non infrequenti, di automobili, roulottes o furgoni utilizzati come giacigli notturni.
Il particolare ambito delle spese legali è esemplificativo dell’aberrazione contabile con la quale deve confrontarsi il genitore separato.
Com’è noto è previsto il gratuito patrocinio per fasce di reddito particolarmente disagiate; non tutti i legali aderiscono, ma il Ministero di Giustizia garantisce il diritto alla difesa. Sono però necessari alcuni requisiti per accedere al servizio, ed un genitore con una busta paga di 2000 Euro non vi accederà mai.
Fa fede il reddito nominale, non la disponibilità effettiva che, come dimostrato, è enormemente inferiore.
Per lo stesso motivo il genitore separato non avrà le facilitazioni previste dal modello ISEE e non avrà accesso nelle graduatorie per un alloggio di edilizia popolare (ATER, ex IACP).
Tali situazioni di disagio influenzano gravemente i rapporti con i figli, in quanto una condizione di cronica instabilità economica, oltre ad avere pesanti ripercussioni sullo stato psico/emotivo del genitore, influisce anche sui momenti che dovrebbero essere trascorsi serenamente con i propri figli.
Oltre ad evidenti difficoltà organizzative di una normale vita sociale e lavorativa post separazione, viene meno la possibilità di poter ospitare i figli nei giorni previsti dalle modalità di frequentazione: non solo manca la cameretta ove farli dormire nei weekend, ma non esiste nemmeno più uno spazio nel quale poter svolgere le normali attività connesse al ruolo genitoriale.
La conseguenza diretta, ampiamente riscontrabile nei monitoraggi sulla casistica pregressa, consiste nel grave e spesso irreversibile impoverimento del rapporto genitore-figlio: destrutturazione dell’autorevolezza, alienazione del ruolo-guida, impossibilità di svolgere ogni normale attività, umiliazione progressiva fino al rifiuto dei figli di proseguire gli incontri con la frequenza prevista dalle misure di separazione.
La progressiva umiliazione di un genitore, spinta fino alla destrutturazione totale, può trovare una spiegazione logica nelle dinamiche distruttive agite dall’ex coniuge nell’ottica della conflittualità esasperata, figlia di propositi vendicativi. Se da un lato è semplice intuire quanto l’umiliazione gratifichi chi desidera annientare l’ex coniuge, dall’altro risulta insostenibile che i propositi vendicativi abbiano ripercussioni gravissime sui figli e sul degrado del rapporto col genitore privato anche di un minimo di dignità.
fabio.nestola@alice.itNote:
[1] Fonte: annuario ISTAT, 2007
[2] Fonte: annuario ISTAT, 2007
[3] Fonte: annuario ISTAT, 2007
[4] Fonte: Parlamento Europeo, 2006
[5] Tabella Istat, 2007
[6] Corte d’Appello di Roma, n° 3305/07
[7] Nel 2005, data della più recente rilevazione ISTAT, la misura dell’affido condiviso non era ancora prevista[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

