Tribunale di Civitavecchia.
Curiosa vicenda quella occorsa a D.M., operaio della cittadina laziale separato da più di sei anni. La decisione del tribunale di Civitavecchia potrebbe “fare scuola”, tanto è contraria a ciò che l’ordinamento prevede in fatto di assegnazione della casa coniugale.

Facciamo un breve preambolo. La L. 54/2006 ha previsto una sorta di automatismo secondo il quale, in caso di nuovo matrimonio (o convivenza more uxorio) dell’assegnatario, la casa andrebbe al coniuge che originariamente ne era stato escluso. Successivamente è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha precisato che di automatismo non si tratta, ma di una mera possibilità che va verificata caso per caso, con apposita istanza, in base al superiore interesse del minore.

In pratica, questo passo indietro ai più è sembrato la posa di una pietra tombale, nitidamente percepita ma soltanto presunta, in quanto poche sono state, fino ad oggi, le istanze di modifica dell’assegnazione presentate nei tribunali italiani, e rare le decisioni nette e chiarificatrici. In sintesi, mancherebbe ancora il “risultato applicativo” che, nei procedimenti di separazione, gli italiani hanno imparato ad attendere con scarsa fiducia.

Torniamo alla vicenda. La separazione giudiziale di D.M. inizia sei anni fa ed è ancora pendente presso il tribunale di Civitavecchia. La casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, viene data in assegnazione dal giudice alla ex moglie. Qualche mese fa la ex decide di trasferirsi, e comunica la circostanza con un telegramma, nel quale specifica la nuova residenza in cui andrà a vivere con il bambino nato dalla loro unione.

D.M., come dice il nuovo ordinamento, vorrebbe – chi può biasimarlo ? – rientrare immediatamente in possesso dell’immobile, ed invia un telegramma preannunciando la cosa. Dalla controparte, nessuna risposta. Insospettito da tale atteggiamento, il nostro si reca presso l’abitazione e intravede alcuni estranei all’interno di essa, in chiarissimo “atteggiamento domestico” (in vestaglia di fronte alla TV). Chiamati i carabinieri di Passoscuro, si risolve finalmente l’enigma: gli occupanti sono provvisti di contratto d’affitto, regolarmente registrato, con tanto di uso di arredamenti e suppellettili.

D.M., sconfortato e incazzato come un riccio, sporge denuncia ma gli inquirenti non possono far nulla: c’è un contratto con terzi “in buona fede”, e non li si può mandare via. Allora si prova a chiedere l’assegnazione della casa con la procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ma il Tribunale di Civitavecchia rigetta il ricorso e condanna il nostro a pagare 700 euro di spese processuali.

Pare che la signora abbia lasciato la casa solo per un breve periodo, e conta di farvi presto ritorno. Nel frattempo, non avendo reddito certo, intascherà l’affitto…Capito ?

L’appello è fissato per Dicembre, ma nel frattempo D.M. si chiede – e ce lo chiediamo anche noi – se la legge non preveda che soltanto il proprietario, o l’usufruttuario, o l’inquilino in cui sul contratto è specificato che possa sub affittare siano le uniche figure che hanno la possibilità di cedere l’uso di un immobile.

Di certo la nostra Costituzione protegge la proprietà privata, ma non a Civitavecchia, dove sembra che le case coniugali vengano di fatto confiscate.

Dimenticavamo: D.M. continua ad essere gravato dell’ICI e della manutenzione straordinaria…..

http://www.adiantum.it/public/1153-civitavecchia–casa-coniugale-affittata-dall%C2%B4assegnatario.-se-ricorri,-paghi-pure-le-spese.asp