Il matrimonio concordatario può essere annullato se il coniuge è infedele e non ha nascosto al partner di non avere alcuna intenzione di essere fedele per tutta la vita. Non solo. L’esistenza di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinnanzi al giudice italiano non preclude la delibazione della sentenza ecclesiastica.
Lo ha sancito la Suprema Corte nella sentenza 22677 del 8 novembre 2010. La prima sezione civile ha respinto il ricorso di una donna contro la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna aveva riconosciuto l’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio con l’ex marito emessa dal Tribunale ecclesiastico di Modena.
Il matrimonio religioso era stato annullato dopo l’accertamento dell’esclusione da parte della moglie di uno dei “bona matrimonii”, in particolare l’obbligo di fedeltà. La donna impugnava la sentenza di delibazione sottolineando in particolare l’esistenza di un precedente giudizio dinnanzi al giudice italiano. Secondo l’ex moglie si trattava di un giudizio preclusivo della delibazione in quanto concluso da una sentenza che aveva escluso la pronuncia di addebito della separazione a suo carico.
Gli Ermellini hanno però respinto la sua tesi difensiva, ricordando che “il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato italiano, il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno “petitum”, “causa petendi” e conseguenze giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio.”
Fonte: www.cassazione.net
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